(massima n. 1)
La sentenza dichiarativa del fallimento, la quale č provvisoriamente esecutiva ed implica che il fallito venga iscritto nell'apposito registro di cui all'art. 50 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, comporta immediatamente la cosiddetta incapacitā civile del fallito stesso (nella specie, ai fini della cancellazione dall'albo dei geometri), mentre non rileva al riguardo la pendenza del giudizio di opposizione avverso detta declaratoria, né la revoca della stessa fino a quando non sia rimossa l'indicata iscrizione a seguito di sentenza a norma del secondo comma dell'art. 50 cit.