(massima n. 1)
Nella procedura camerale per la dichiarazione di fallimento, la quale è ontologicamente distinta in due fasi — una prima, destinata alla raccolta di informazioni, nonché all'ascolto dei creditori e del debitore, ed una seconda, destinata alla decisione — il principio dell'immutabilità del giudice (art. 276 c.p.c.) opera con esclusivo riferimento alla seconda fase processuale.