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Articolo 69 Legge equo canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392)

[Aggiornato al 12/11/2014]

Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennità per l'avviamento commerciale

Dispositivo dell'art. 69 Legge equo canone

Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della presente legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se ed a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile.

L'obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire nella locazione per i motivi indicati all'articolo 29.

Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del conduttore medesimo.

Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle nuove condizioni.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 40.

Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a 24 mensilità, ovvero a trenta per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo.

Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore può, entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore o in mancanza di questa, se dovuta, dalla scadenza del termine di cui al primo comma, offrire un nuovo canone, impegnandosi a costituire, all'atto del rinnovo e per la durata del contratto, una polizza assicurativa oppure una fidejussione bancaria per una somma pari a 12 mensilità del canone offerto.

Se il locatore non intende proseguire nella locazione sulla base delle condizioni offerte, al conduttore è dovuta l'indennità per l'avviamento commerciale nella misura di 24 mensilità, ovvero di 30 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto ai sensi del comma precedente.(1)

In mancanza dell'offerta del nuovo canone da parte del conduttore nonché nei casi di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29 salvo quelli di cui al primo comma, lettera a), è dovuta l'indennità per avviamento commerciale nella misura di 21 mensilità, ovvero di 25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29, primo comma, lettera a), la predetta indennità è calcolata con riferimento al canone corrisposto. L'indennità dovuta è complessivamente di 24 mensilità, ovvero di 32 per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34.

L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui ai precedenti commi sesto, ottavo e nono.

Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.(2)

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 ottobre 1983, n. 300 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma,
legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392 (quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30 gennaio 1979, n.21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta necessità di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che l'indennità per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, anziché con riferimento all'ultimo canone corrisposto".
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio-3 giugno 1992, n. 242 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) nella parte in cui non prevede che l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore la indennità per l'avviamento commerciale non ricorre quando causa di cessazione del rapporto è un provvedimento della pubblica Amministrazione che esclude indefinitamente la utilizzazione economica dell'immobile".

Massime relative all'art. 69 Legge equo canone

Cass. civ. n. 10607/2001

L’obbligo di corrispondere l’indennità di avviamento, ai sensi dell’art. 69 legge 27 luglio 1978 n. 392, grava sul locatore; il terzo acquirente dell’immobile dopo la cessazione del rapporto locativo non acquista la qualità di locatore e non è obbligato al pagamento dell’indennità di avviamento né legittimato a contraddire la domanda del conduttore, intesa alla determinazione giudiziale di tale indennità.

Cass. civ. n. 1177/2000

Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392 e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge, scaduto il contratto, il conduttore che rifiuta la restituzione dell’immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell’indennità per l’avviamento a lui dovuta, è obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto, ma solo di questo.

Cass. civ. n. 4860/2000

L’offerta da parte del locatore di un nuovo canone per la prosecuzione del rapporto di locazione costituisce proposta contrattuale, che non perde questa sua natura ove venga comunicata al conduttore dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 69 (nella sua formulazione originaria) della legge 27 luglio 1978, n. 392 e, cioè, meno di sessanta giorni prima della scadenza del contratto. Consegue che in caso di offerta da parte del locatore di un nuovo canone, il conduttore, se rifiuta la proposta di prosecuzione, ha diritto alla determinazione dell’indennità di avviamento sulla base del canone offerto dal locatore, restando irrilevante l’inosservanza del termine sopra indicato.

Cass. civ. n. 4597/2000

Il procedimento di rinnovazione convenzionale dei contratti di locazione ad uso non abitativo alla scadenza dei termini di durata transitoria dei rapporti ai sensi degli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978, così come disciplinato dall’art. 69 nel testo modificato dalla legge n. 832 del 1986 convertito in legge n. 15 del 1987, si applica soltanto ai contratti in corso de iure alla data di entrata in vigore della norma, l’11 dicembre 1986. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in ipotesi di contratto scaduto l’8 maggio 1986, a fronte di una proposta del conduttore di rinnovo del contratto, non ha desunto il termine per l’accettazione dall’indicata normativa, ma l’ha apprezzato tenuto conto del normale svolgimento di una trattativa avente ad oggetto la conclusione di un contratto di locazione, ritenendo tempestiva l’accettazione intervenuta a due mesi e mezzo dalla proposta).

Cass. civ. n. 922/1999

Il conduttore, in caso di omesso pagamento, da parte del locatore, dell’indennità di avviamento, ai sensi dell’art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non può vantare alcun diritto di ritenzione, ma può soltanto opporsi all’esecuzione per rilascio, ove questa venga concretamente iniziata.

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