(massima n. 1)
Il procedimento di rinnovazione convenzionale dei contratti di locazione ad uso non abitativo alla scadenza dei termini di durata transitoria dei rapporti ai sensi degli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978, così come disciplinato dall’art. 69 nel testo modificato dalla legge n. 832 del 1986 convertito in legge n. 15 del 1987, si applica soltanto ai contratti in corso de iure alla data di entrata in vigore della norma, l’11 dicembre 1986. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in ipotesi di contratto scaduto l’8 maggio 1986, a fronte di una proposta del conduttore di rinnovo del contratto, non ha desunto il termine per l’accettazione dall’indicata normativa, ma l’ha apprezzato tenuto conto del normale svolgimento di una trattativa avente ad oggetto la conclusione di un contratto di locazione, ritenendo tempestiva l’accettazione intervenuta a due mesi e mezzo dalla proposta).