(massima n. 1)
L’offerta da parte del locatore di un nuovo canone per la prosecuzione del rapporto di locazione costituisce proposta contrattuale, che non perde questa sua natura ove venga comunicata al conduttore dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 69 (nella sua formulazione originaria) della legge 27 luglio 1978, n. 392 e, cioè, meno di sessanta giorni prima della scadenza del contratto. Consegue che in caso di offerta da parte del locatore di un nuovo canone, il conduttore, se rifiuta la proposta di prosecuzione, ha diritto alla determinazione dell’indennità di avviamento sulla base del canone offerto dal locatore, restando irrilevante l’inosservanza del termine sopra indicato.