In tal senso, quindi, certa parte della dottrina reputa che sia stato abrogato il divieto di “compromettibilità” delle controversie relative alla
determinazione del
canone e, si ritiene, anche al suo
aggiornamento ed
adeguamento sulla base degli articoli
24,
25 e
32 della legge sull'equo canone, per tutte le tipologie di locazioni, abitative e non.
Tale conclusione, tuttavia, non è condivisa in maniera unanime dalla dottrina. Altra parte degli interpreti, infatti, ritiene che la norma di cui all'art. 54 sia stata abrogata con riferimento alle sole locazioni abitative.
A tal proposito, la dottrina osserva come l’
art. 13 della legge locazioni abitative dichiari espressamente “
irrinunciabili” alcuni diritti, quali la durata contrattuale, la determinazione del canone, le condizioni contrattuali previste dall’
art. 2 della legge locazioni abitative, poiché la previsione degli stessi è volta a evitare un’
elusione preventiva dei
diritti del
conduttore, parte debole del rapporto locatizio.
La dottrina maggioritaria, inoltre, ritiene che il divieto di compromettibilità in
arbitri delle controversie relative alla determinazione del canone di locazione
non riguardi il caso in cui l'incarico della quantificazione venga rimesso, ai sensi dell’art.
1349 c.c., ad un
terzo arbitratore. In tal caso, infatti, il canone viene determinato al momento della stipulazione del contratto, in un momento quindi
precedente rispetto all'insorgere di qualsiasi possibile controversia.