(massima n. 1)
È valida la clausola compromissoria con cui siano deferite ad arbitri stranieri le controversie in materia di aggiornamento del canone di locazione di un immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, atteso, da un lato, che l’art. 54 della 1. n. 392 del 1978, che poneva un divieto di compromettibilità in arbitri di tali controversie, deve ritenersi abrogato ad opera dell’art. 14, comma 4, della 1. n. 431 del 1998 anche con riferimento alle locazioni non abitative; e considerato, dall’altro, che il carattere inderogabile della disciplina dettata in tema di aggiornamento del canone dagli artt. 32 e 79 della 1. n. 392 del 1978, sebbene funzionale ad evitare un’elusione preventiva dei diritti del conduttore, non determina l’indisponibilità degli stessi una volta che siano sorti e possano essere fatti valere, sicché le relative controversie non soggiacciono al divieto di compromettibilità previsto dall’art. 806 c.p.c.