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La divulgazione dell'immagine altrui senza autorizzazione determina l'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale

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La divulgazione dell'immagine altrui senza autorizzazione determina l'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale
La trasmissione non autorizzata di videoriprese riguardanti un'altra persona costituisce violazione del diritto all’immagine autonomamente risarcibile.
Il caso che ha occupato la Corte d’appello di Campobasso, che si è pronunciata con sentenza n. 84/2019, riguarda la vicenda di un uomo chiamato a testimoniare in un processo per omicidio plurimo, la cui testimonianza veniva poi in un secondo momento trasmessa in un programma televisivo.
Più in particolare l’uomo, durante la deposizione, aveva espressamente negato il proprio consenso alla riproduzione e alla divulgazione delle riprese che lo ritraevano durante la testimonianza. Nonostante questo, come anticipato, la sua deposizione testimoniale veniva trasmessa durante il noto programma televisivo “Un giorno in pretura”.
Il tribunale di primo grado aveva ritenuto sussistente esclusivamente un danno di natura morale di importo pari a 50.000 euro, a causa del turbamento provocato all’uomo in seguito alla conoscenza del fatto che la sua immagine era stata trasmessa televisivamente senza consenso.
Secondo la Corte d’appello c’era sicuramente stata una violazione del diritto all’immagine del soggetto, il quale aveva esercitato un proprio diritto della personalità negando il consenso alla trasmissione delle sue immagini. Tale diritto, tuttavia, rientrando tra le prerogative inviolabili di ogni persona, attribuisce un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale non solo di natura morale, bensì anche esistenziale.
Tale conclusione è stata raggiunta dai giudici attraverso l’analisi in combinato-disposto della normativa in materia, e in particolare con riferimento all'art. 2 Cost. e all'art. 2059 del c.c., i quali insieme garantiscono all’individuo una tutela risarcitoria di carattere non patrimoniale per la lesione dei diritti inviolabili dell’individuo, tra i quali notoriamente rientra il diritto all’immagine.
Più in particolare, per quanto riguarda il cosiddetto “danno esistenziale”, è orientamento consolidato della giurisprudenza quello per cui tale tipologia di danno di carattere non patrimoniale è risarcibile anche al di là della presenza o meno di un fatto di reato. In assenza di reato, infatti, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono comunque risarcibili, purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.
A nulla rileverebbe il fatto, con il quale l’emittente televisiva convenuta ha cercato di difendersi, che le modalità di trasmissione della testimonianza fossero state innocue, poiché l’uomo appariva solamente “per pochi secondi e rendendo dichiarazioni del tutto neutre”.
Inoltre, il diritto all’immagine è anche tutelato dalle leggi speciali e, in particolare, dall’articolo art. 147 delle disp. att. c.p.p., riguardante le riprese audiovisive dei dibattimenti, dall'art. 10 del c.c., dall'art. 137 della legge n. 633/1941 che tutela l'immagine e il diritto d'autore, nonché dall'art. 96 e dall'art. art. 97 del codice privacy, che proteggono i dati personali. Tale disciplina costituisce espressione di un principio fondamentale, il quale non può subire alcun tipo di restrizione, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Infatti, conclude la Corte d’appello, “Tale principio trova giustificazione nella natura stessa dell'immagine, che in quanto rappresentazione delle sembianze individuali, attiene ad uno dei modi di essere della persona. Il relativo diritto, concretandosi nella facoltà di apparire se e quando si voglia, costituisce una manifestazione della libertà individuale, che si traduce nella possibilità di mostrarsi agli altri solo quando si abbia interesse a farlo o non si abbia interesse a non farlo, ed è tutelato dalla legge anche nel caso in cui la riproduzione o la diffusione non arrechino pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'interessato”.


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