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Articolo 1 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 1 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione1.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore2.

Note

(1) La Legge n. 633 del 1941 è norma speciale che, accogliendo il rinvio effettuato dall’articolo 2575 del codice civile, disciplina in maniera dettagliata il diritto d’autore. L’articolo 1 comma 1 della Legge sulla protezione della proprietà intellettuale circoscrive il campo di applicazione della legge in commento, assicurando una vasta gamma di tutele alle opere dell'ingegno che presentino un carattere creativo e siano riconducibili ad una delle forme espressive di carattere artistico o scientifico menzionate dal medesimo articolo 1.
(2) Il comma 2 dell’articolo 2 della L.d.a. estende il campo di applicazione della normativa ai “programmi di elaborazione” (i “software”) e le banche dati la cui struttura presenti un sufficiente coefficiente creativo. La tutela del diritto d'autore dei programmi per elaborazione è stata rafforzata per effetto del D. lgs. 29.12.1992, n. 518 a sua volta modificato dal D. lgs. 15.3.1996, n. 205.

Spiegazione dell'art. 1 Legge sulla protezione del diritto d'autore

L’articolo 1 della Legge sulla protezione della proprietà intellettuale circoscrive il proprio campo di applicazione alle opere dell'ingegno che presentino un preminente carattere creativo e siano riconducibili ad una delle forme espressive di carattere artistico o scientifico indicate dalla medesima normativa, nonché ai “programmi di elaborazione” (i “software”) e alle banche dati.
Tale campo di applicazione non si esaurisce agli esempi di opera determinate dalla legge: il successivo articolo 2 della L.d.a indica, infatti, un elenco delle opere protette dalla L.d.a., il quale, come affermato da prevalente giurisprudenza, è meramente esemplificativo e non tassativo.
Pertanto, il novero delle opere protette dal diritto d’autore si può estendere a tutte le opere frutto della ricerca innovativa nell’ambito delle varie scienze o arti, non esplicata in funzione di una sua immediata applicazione pratica, che presentino un sufficiente gradiente di creatività.
Il carattere creativo, quale elemento costitutivo del diritto d’autore, viene rintracciato, in sede dottrinaria e giurisprudenziale, nell’apporto di “gratuità/discrezionalità espressiva, riconoscibile dai terzi quale libera modalità esteriore dell’oggettività (reale o immaginaria) rappresentata. In altre parole, il carattere creativo dell’opera non attiene all’oggetto rappresentato ovvero prodotto bensì alle modalità espressive e rappresentative impiegate dall’autore dell’opera.
In linea generale, le opere dell’ingegno protette dalla L.d.a. beneficiano di una tutela che si declina lungo il duplice versante dei diritti morali (artt. da 20 a 24 della L.d.a.) e dei diritti di utilizzazione economica dell’opera (artt. da 12 a 19 della L.d.a.).
I diritti morali sono precipuamente posti a difesa della personalità dell’autore dell’opera dell’ingegno e presentano le seguenti caratteristiche: inalienabilità, imprescrittibilità, irrinunciabilità e durata illimitata.
I diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno, invece, sono posti in capo all’autore della medesima al fine si assicurarne a quest’ultimo lo sfruttamento economico. Il contenuto patrimoniale di tali diritti si riverbera anche sulle caratteristiche fondamentali di questi ultimi, i quali, a differenza dei diritti morali, possono essere ceduti a terzi, anche a titolo oneroso, ed hanno una durata limitata nel tempo.

Massime relative all'art. 1 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. civ. n. 8694/2018

Le opere creative realizzate dal lavoratore subordinato al di fuori del rapporto di lavoro sono protette ai sensi dell'art. 1 della l. n. 633 del 1941, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 518 del 1992, sicchè, in caso di lesione dell'esercizio del diritto di utilizzazione economica di tali opere, è prevista la tutela di cui all'art. 158 della stessa legge, che consente di agire per ottenere la distruzione o rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione ovvero per il risarcimento del danno, con conseguente inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, la cui natura sussidiaria comporta che può essere esercitata soltanto quando manchi un titolo specifico sul quale possa fondarsi un diritto di credito.

Cass. civ. n. 25173/2011

In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

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Luca F. chiede
sabato 08/08/2020 - Lombardia
“Buonasera,
vorrei pubblicare un sito web accessibile a tutti che in automatico preleva il contenuto di articoli rss feed provenienti da vari siti web (non di mia proprietà), li analizza e li ripubblica attraverso download di pdf/excel oppure mediante consultazione sul mio sito web.
Il contenuto che vorrei ripubblicare è:
- titolo dell'articolo
- data di pubblicazione dell'articolo
- link all'articolo originale
- autore dell'articolo (in questo caso sito web di origine)
Il portale per funzionare scarica e analizza il contenuto di tutti i link presenti nell'rss feed senza però pubblicarne il contenuto.
Specifico che tutti gli rss feed e link analizzati sono pubblici e accessibili da chiunque con qualsiasi browser connesso a internet.
In altre parole il funzionamento sarebbe più o meno quello di un classico motore di ricerca web dove però il contenuto può essere scaricato in formato pdf o foglio excel.
Il portale web verrebbe pubblicato su server presenti su suolo italiano.
I quesiti che vorrei sottoporvi sono:
Il sito che vorrei pubblicare viola qualche legge compreso il diritto d'autore dei siti che pubblicano gli rss feed?
Posso svolgere questa attività di analisi dati, svolta tramite il portale web, con fine commerciale (anche solo con la pubblicazione di pubblicità sul sito web)?
Nel caso posso svolgere l'attività tramite un'organizzazione senza fine di lucro?
In attesa di una vostra risposta vi auguro una buona giornata.
A presto.
Luca”
Consulenza legale i 17/08/2020
Per rispondere al quesito non si può prescindere dall’analisi della c.d. funzione di linking (dall’inglese link, ossia “catena” o “collegamento”), la quale consente al gestore di un sito web di rinviare a risorse esterne al sito stesso, aprendo la pagina corrispondente di un altro sito (chiaramente si fa riferimento a risorse esterne perchè sono solo i rinvii a link esterni che possono far sorgere problemi di natura legale connessi al diritto d’autore e alla tutela degli interessi del titolare del sito che viene linkato).

In linea generale, quando viene effettuata una attività di linking si distinguono, da un punto di vista tecnico, un aspetto statico (relativo alla forma grafica del link stesso) ed un aspetto dinamico (che attiene alla sua attività di collegamento).
Sotto il profilo statico, mentre l’uso di sole parole non può di certo creare alcun problema, diversa si presenta la situazione nel caso in cui il link contenga anche immagini (per le quali potrebbero già porsi problemi in relazione ad una possibile violazione del diritto di autore), come anche nel caso in cui si faccia uso di loghi, marchi o segni distintivi (nel qual caso si rischia di incappare nella violazione di un marchio o segno distintivo altrui, per i quali potrebbe prospettarsi l’intento di ingannare e sviare la clientela, oppure un intento di accaparramento e sfruttamento della notorietà altrui).

Sotto il profilo dinamico, invece, si distinguono diverse tipologie di collegamento, e precisamente:
  1. il c.d. surface linking, ossia il semplice rinvio alla pagina principale (home page) di un sito altrui;
  2. il c.d. deep linking, ovvero il collegamento a pagine interne del sito;
  3. il c.d. framing, che consiste nella visualizzazione di pagine appartenenti ad altro sito all’interno del proprio, predisponendone una cornice grafica che induce a far considerare quei contenuti come facenti parte del proprio sito, anche in relazione all’indirizzo.

Ora, la prima e più elementare forma di collegamento, ossia il surface linking, si ritiene che non possa far sorgere alcun problema di autorizzazione o violazione di diritti altrui, in quanto si tratta di un’attività propria della rete, ampiamente consentita in quanto si traduce di fatto in una tecnica di navigazione (paragonabile alla citazione di un libro in una nota di testo), che non crea alcuna confusione tra il sito linkante e quello linkato.
La mancata contestazione del link da parte del sito linkato equivale ad autorizzazione tacita della pubblicazione, anche se deve qualificarsi come una forma di revoca espressa l’inserimento nel sito linkato della c.d. disclaimer, ossia di una clausola generale di esonero da responsabilità, dalla quale si fa constare che il sito richiamato non condivide le idee del richiamante (classico esempio che viene fatto è quello del sito religioso richiamato da un sito con contenuti pornografici).
Il surface linking rischia di tradursi in una violazione dei diritti morali dell’autore solo nella misura in cui il visitatore sia indotto a credere che la presenza del link implichi una qualche forma di associazione tra sito linkato e sito linkante.

Il deep linking, ossia il collegamento a pagine interne del sito, è stato considerato illecito nell’ipotesi in cui non si renda riconoscibile il trasferimento dal proprio sito al sito linkato, mentre si è affermata la liceità del linking a pagine interne ove sia riconoscibile il cambio di sito (ad esempio se il link comporta l’apertura di una nuova finestra del browser).
E’ stata da alcuni prospettata la configurabilità di un danno risarcibile per essere in questo modo aggirata la home page del sito linkato, qualora tale aggiramento consenta di evitare la visualizzazione dei banner predisposti solo in quella home page.
In contrario si è fatto osservare che il minor guadagno che ne può derivare al sito linkato dipende da una scelta editoriale dello stesso, ossia la mancata predisposizione di banner pubblicitari nelle pagine interne e la mancata utilizzazione di tecniche di blocco dell’accesso a pagine interne che, come le home page, sono egualmente disponibili nei motori di ricerca senza alcun ordine prioritario.
Di tale situazione si è anche occupata l’Autorità garante per la concorrenza (AGCM), la quale con il provvedimento del 22/12/2010 ha sostenuto che “fornire collegamenti diretti a specifici contenuti online costituisce un’essenziale modalità di funzionamento dei motori di ricerca e dei servizi di aggregazione di news, in quanto garantisce agli utenti l’accesso diretto alle notizie di loro interesse individuate attraverso i suddetti servizi”, così rigettando la richiesta che la Fieg aveva avanzato nei confronti di Google News.

Per quanto concerne il framing (ossia la visualizzazione di pagine appartenenti ad altro sito all’interno del proprio, utilizzando una cornice grafica, c.d. frame), va detto che, seppure di fatto il materiale del sito linkato in realtà non viene copiato sul sito linkante, ma viene copiato solo dal browser dell’utente, in realtà il sito incorporante sfrutta il contenuto del sito richiamato, appropriandosi del lavoro e degli investimenti finanziari altrui, senza averne preventivamente richiesto ed ottenuto alcuna autorizzazione.
Diverso è il caso in cui il sito linkato abbia già dei contenuti predisposti per essere incorporati in altri siti (embed), poiché in tale circostanza può ritenersi sussistente un’autorizzazione implicita al framing.

Una volta cercato di fare chiarezza sulle diverse tipologie di linking, ci si può adesso occupare dei feed rss, i quali in fondo configurano una particolare tecnica di linking, ovvero una forma di rappresentazione ridotta dei contenuti di un sito, messa liberamente a disposizione degli interessati dal gestore del sito stesso, perché possano consultare tali contenuti nel modo più semplice possibile e, nello stesso tempo, verificare se vi sono aggiornamenti.
In linea teorica l’autore dei feed avrebbe la possibilità tecnica di inibirne la divulgazione se non vuole che gli stessi siano utilizzati da terzi, ma ciò ne impedirebbe la divulgazione in tutti i contesti, mentre interesse dell’autore sarebbe solo quello di limitarne la divulgazione ad alcuni particolari siti o contesti.
Proprio in ragione di ciò prevale la tesi secondo cui l’uso dei feed rss di siti altrui debba essere regolato alla stessa stregua dell’attività di linking nelle diverse forme prima esaminate.
Varrebbe, dunque, anche per i feed rss la regola generale secondo cui se si crea un pregiudizio per l’associazione del feed a particolari contenuti è lecito ottenere l’eliminazione della suddetta associazione; in considerazione di ciò si è ritenuto che l’uso dei feed debba essere impedito ad aggregatori di notizie, attività che vorrebbe proprio svolgere chi pone il quesito.
In particolare, mentre non si incorrerebbe in alcuna violazione del diritto di autore sotto il profilo statico del linking (in quanto verrebbero utilizzati titolo dell'articolo, data di pubblicazione dell'articolo, link all'articolo originale, autore dell'articolo, ossia sito web di origine), l’ulteriore attività che si avrebbe intenzione di svolgere, invece, si ritiene che costituisca a tutti gli effetti violazione del diritto di autore e sfruttamento del lavoro altrui, in quanto non si fa altro che riutilizzare un contenuto di proprietà intellettuale dell’autore e commerciale dell’editore.
Si avrebbe violazione del diritto di autore in quanto l’autore delle notizie linkate ha deciso di essere presente soltanto all’interno di un determinato sito web (editore), al quale ha consentito liberamente di sfruttare la propria opera; si avrebbe violazione del diritto commerciale dell’editore (il sito web) in quanto non si fa alto che sviare gli utilizzatori del sito verso il proprio, con inevitabile danno economico, anche sotto il profilo della mancata visualizzazione di banner pubblicitari presenti sulla home page del sito linkato.
Da un punto di vista prettamente tecnico, l’attività che si avrebbe intenzione di svolgere in relazione a tali feed rss si ritiene che sia per certi versi riconducibile a quello che sopra è stato definito framing, in quanto non si fa altro che ricondurre all’interno del proprio sito il lavoro prelevato da siti altrui mediante un’attività di rielaborazione (trasformandolo in formato pronto per il download diretto), anche se poi il download verrebbe effettuato solo sul sito dell’utente finale.

Non si tratta di attività che può semplicemente definirsi di “analisi dati”, in quanto essa non dovrebbe consistere soltanto nel segnalare il link, ma anche nel rielaborare il contenuto linkato e renderlo disponibile attraverso il proprio sito.

Dal punto di vista normativo, fonte di riferimento è la Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, o direttiva 2019/790, per mezzo della quale si è inteso armonizzare la legislazione comunitaria sul diritto d’autore in considerazione delle nuove tecnologie digitali di riproduzione e distribuzione delle opere su rete internet.
In particolare, le norme che vengono in rilievo sono:
  1. l’art. 3, relativo alla attività di “Estrazione di testo e di dati”, il quale ammette un’eccezione al diritto d’autore nei casi in cui i dati e le informazioni vengano estratti a fini di ricerca scientifica;
  2. l’art. 5, rubricato “Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche digitali e transfrontaliere” propone un’eccezione al diritto d’autore se le opere sono utilizzate nell’ambito di “attività didattiche digitali e transfrontaliere”. Tale norma, ad esempio, consentirebbe l’utilizzo di opere protette dal diritto d’autore a fini didattici e di istruzione.
  3. L’art. 17 , rubricato “Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online” ha l’obiettivo di preservare il diritto d’autore nel caso di sistemi web quali, social network, blog, video sharing che permettono la condivisione di contenuti. In tal caso le piattaforme sono tenute a dotarsi di procedure e sistemi, anche automatizzati, per verificare i diritti di autore ed eventualmente identificare e rimuovere i contenuti non autorizzati per proteggere al meglio gli autori.

Dall’esame di tali norme se ne può dedurre che se l’attività svolta dalla piattaforma web che si vuole realizzare viene presentata e svolta come attività di carattere prettamente culturale e scientifico, in quel caso può dirsi che non si incorre in alcuna violazione del diritto di autore, in relazione alle opere altrui di cui viene offerto il download attraverso il proprio sito.
Se poi quella stessa attività viene ricondotta ad una organizzazione no-profit, anche i banner pubblicitari inseriti sulla propria piattaforma web non potranno integrare un danno ai siti web linkati, a condizione che gli utili così ricavati siano destinati a fini solidaristici o mutualistici, ovvero a finanziare la stessa attività di promozione culturale.

Al contrario, l’eventuale suddivisione di utili tra i gestori del sito web nonché soci dell’organizzazione che ne sta alla base, farebbe perdere a quest’ultima il carattere di ente no-profit, con inevitabili ricadute anche sulla reale finalità per cui quella piattaforma web è stata realizzata e rischio di incorrere nella violazione del diritto di autore e del diritto commerciale dei siti web linkati.