Con riferimento a questo tema, la principale fonte normativa di riferimento è rappresentata dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 relativa alla “protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.
Ma come funziona, con specifico riferimento al campo dei prodotti musicali, la tutela del diritto d’autore?
Per rispondere a questa domanda e fornire qualche approssimativa indicazione, è necessario premettere che un importante ruolo è rivestito in tal campo dalla Società Italiana Autori ed Editori (meglio nota come SIAE): essa è un ente pubblico economico a base associativa che si occupa dell'intermediazione dei diritti d'autore. Gli autori e gli editori che detengono i diritti economici sulle loro opere, cioè, possono affidarne la tutela a SIAE che raccoglie le somme spettanti agli associati e le distribuisce a ciascuno di essi.
Nello specifico, ecco una breve elencazione schematica di alcuni proventi economici (approssimativi e da prendere "con le pinze") che possono essere riconosciuti dalla SIAE agli autori delle opere musicali:
- guadagni dovuti alla riproduzione radiofonica di un’opera musicale: ogniqualvolta un brano viene “passato alla radio”, il musicista interessato potrà vedersi riconosciuti dalla SIAE oltre 60,00 €, da spartire poi con la casa discografica. Anche l’autore del brano guadagna la medesima cifra;
- gli introiti ottenuti dalla vendita dei prodotti musicali in vario formato (compact disc, vinili o download di musica in formato digitale): in tal modo, il cantante può guadagnare da 1,17 e 1,60 Euro per Disco o CD venduto e tra 0,11 e 0,16 Euro per il download e l’autore del brano invece può guadagnare 0,92 Euro per ogni disco venduto e 0,1 Euro per il download della canzone da internet;
- proventi connessi all’utilizzo televisivo di un brano: ogniqualvolta un prodotto musicale viene riprodotto in TV come sottofondo, l’artista può guadagnare un compenso, pattuito tra le piattaforme televisive e la SIAE, che ammonta a circa 100,00 Euro. Ogniqualvolta invece un prodotto musicale viene riprodotto in TV come sigla, il compenso dovuto può ammontare a circa 50 mila €. Tali somme, poi, dovranno spartirsi tra artista, autore e casa discografica;
- proventi connessi all’utilizzo cinematografico dell’opera musicale: se un determinato brano viene scelto come colonna sonora per un film destinato al grande schermo, l’artista potrà guadagnare anche fino a 100.000 Euro.