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Articolo 7 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 30/06/2024]

Cura e riabilitazione

Dispositivo dell'art. 7 Legge 104

1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

  1. a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);
  2. b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

Massime relative all'art. 7 Legge 104

Cass. civ. n. 20494/2017

In tema di trasporto con finalità riabilitative dei portatori di "handicap", l'art. 26 della l. n. 104 del 1992 prevede che i costi siano ripartiti tra i comuni interessati al servizio e le AUSL, le quali lo organizzano ed eseguono direttamente, sicché l'obbligazione concorrente degli enti territoriali dà luogo ad un diritto di credito dell'Azienda Sanitaria per l'accertamento del quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto fondato su disposizioni normative di carattere vincolante.

Corte cost. n. 304/1994

L'art. 7, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevedendo che l'erogazione di prestazioni riabilitative agli handicappati avvenga solo da parte di strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, non determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto al successivo art. 11 della legge n. 104 del 1992, che garantisce ai disabili cure di altissima specializzazione all'estero, dal momento che le situazioni poste a raffronto non sono omogenee e comparabili, per la sostanziale diversità degli interessi sottostanti, rispettivamente, alle prestazioni continuative o prolungate nel tempo, ed a quelle non tempestivamente o adeguatamente ottenibili nel nostro Paese. Né è irragionevole e contrario al principio di buon andamento della P.A. che il legislatore abbia ritenuto meno onerosa per le finanze pubbliche l'erogazione delle prestazioni riabilitative in forma diretta (anziché indiretta), dovendo comunque essere mantenute strutture pubbliche per l'erogazione di prestazioni in favore dei cittadini meno abbienti.

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