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Articolo 8 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 30/06/2024]

Inserimento ed integrazione sociale

Dispositivo dell'art. 8 Legge 104

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

  1. a) interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
  2. b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
  3. c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  4. d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
  5. e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
  6. f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
  7. g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
  8. h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
  9. i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
  10. l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  11. m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

Massime relative all'art. 8 Legge 104

Cass. civ. n. 21166/2013

In tema di istruzione scolastica per i soggetti disabili, fatto salvo l'obbligo per l'amministrazione pubblica di sopportare gli oneri economici inerenti all'offerta formativa di base, ivi incluse le maggiori spese, organizzative e di personale, richieste dalle esigenze dei portatori di handicap, nessuna norma di legge vieta di richiedere alla famiglia dell'allievo, purché sia nelle condizioni economiche di farsene carico, un contributo per le prestazioni supplementari e aggiuntive rispetto all'insegnamento in classe.

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