Che cosa significa "Esecuzione penale"?
Attività successive alla formazione del giudicato, volte a dare concreta attuazione al comando contenuto nel dispositivo della decisione penale divenuta definitiva e coinvolgenti sia il P.M., che opera come organo promotore dell'esecuzione penale, sia il giudice dell'esecuzione (lo stesso organo giudiziario che ha emesso il provvedimento da eseguire), che è chiamato a decidere tutte le questioni che possono insorgere nel corso dell'esecuzione (come ad esempio l'applicazione di amnistia o condono, la revoca di benefici, l'esecuzione di pretese civili nel procedimento penale) sia la magistratura di sorveglianza, che si occupa dell'applicazione di misure alternative, dell'esecuzione di sanzioni sostitutive e dell'applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza (artt. 648 ss. c.p.p.).