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Dizionario Giuridico

Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare

Che cosa significa "Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare"?

Si tratta di una forma di esecuzione in forma specifica in quanto il creditore può ottenere il bene o l'adempimento della prestazione oggetti originari del contenuto dell'obbligazione sorta tra le parti. Con questa procedura esecutiva si attuano gli obblighi positivi di fare (art. 2931 del c.c.) nonché quelli originariamente consistenti nel non di fare (art. 2933 del c.c.) che, conseguentemente alla violazione di tale divieto, si siano trasformati nell'obbligo (positivo) di distruggere ciò che sia stato realizzato contravvenendo all'originario obbligo di non fare. Questo tipo di esecuzione si caratterizza per la mancanza del giudice dell'esecuzione, in quanto l'organo preposto alla procedura esecutiva è l'ufficiale giudiziario, e per la mancanza di un fascicolo d'ufficio. L'esecuzione inizia con ricorso al giudice del luogo nel quale l'obbligo deve essere adempiuto, perché siano determinate le modalità dell'esecuzione. Presupposto dell'esecuzione è l'esistenza di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare.

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