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Articolo 72 ter Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 23/05/2026]

Limiti di pignorabilitą

Dispositivo dell'art. 72 ter Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

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Consulenze legali
relative all'articolo 72 ter Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

F.F. chiede
martedģ 15/09/2026
“Buongiorno, ho ricevuto -4.9.2026- dalla Agenzia entrate una ingiunzione di pagamento entro 5 giorni con preavviso di esecuzione forzata su C/C dove transita dal 2012 la sola pensione INPS (non ho altri beni).
Attualmente godo di una pensione netta di circa € 2.761 più 13° al netto di una trattenuta mensile, per 12 mesi, dell'INPS di € 661 per restituzione di 1/5 di prestito personale.
Verso inoltre € 1.000 di assegno di mantenimento con bonifico mensile per separazione dal 2023. La documentazione di matrimonio, separazione con addebito mensile (registrate al Comune) e le ricevute di versamento con bonifico sono state comunicate all'INPS di appartenenza con PEC.
Può l’Agenzia bloccare tutto il Conto, ex: prossimo ottobre € 2.761, fino a quando un Giudice non delimiti la quota aggredibile al netto della quota di mantenimento? Si può evitare il ricorso al Giudice comunicando direttamente all'Agenzia l'assegno di mantenimento?
Grazie
”
Consulenza legale i 16/09/2026
Il quesito sottoposto richiede una valutazione complessa, poiché coinvolge contemporaneamente la disciplina della riscossione coattiva tributaria, la tutela del trattamento pensionistico quale reddito destinato al sostentamento del debitore, gli effetti di un obbligo di mantenimento derivante da separazione personale e, infine, la possibile permanenza di una pretesa tributaria risalente agli anni 2001-2003.


Dalla ricostruzione fornita emerge che il contribuente ha ricevuto in data 4 settembre 2026 un atto dell’Agenzia Entrate-Riscossione, con il quale viene intimato il pagamento entro cinque giorni, con espresso avvertimento che, in difetto di adempimento, si procederà ad esecuzione forzata. Il contribuente riferisce altresì che il proprio conto corrente bancario, aperto sin dal 2012, è stato utilizzato esclusivamente quale strumento di accredito della pensione INPS e che non vi transitano ulteriori redditi o disponibilità finanziarie.


La prima questione da affrontare riguarda la natura dell’atto ricevuto. La formula utilizzata nell’atto (“pagamento entro cinque giorni con preavviso di esecuzione forzata”) appare riconducibile all’intimazione di pagamento disciplinata dall’art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Tale disposizione stabilisce che, decorso il termine previsto dalla cartella di pagamento senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento, l’agente della riscossione può procedere ad esecuzione forzata previa notificazione di una intimazione ad adempiere entro cinque giorni.
È tuttavia necessario precisare un aspetto di particolare importanza: la ricezione dell’intimazione di pagamento non determina, di per sé, il blocco del conto corrente né comporta automaticamente l’acquisizione delle somme presenti presso l’istituto bancario. L’eventuale aggressione delle somme depositate richiede un successivo atto esecutivo, normalmente costituito dal pignoramento presso terzi disciplinato, per la riscossione tributaria, dall’art. 72 bis del D.P.R. 602/1973.


Pertanto, la prima valutazione pratica è che il contribuente non si trova ancora necessariamente nella fase del congelamento del rapporto bancario, ma in una fase prodromica nella quale l’Agente della riscossione ha manifestato l’intenzione di procedere coattivamente. Tale circostanza rende particolarmente importante un intervento tempestivo, volto non soltanto ad evitare conseguenze immediate, ma anche a predisporre una posizione documentale idonea qualora l’esecuzione dovesse effettivamente essere intrapresa.


Il punto centrale del quesito riguarda la possibilità che Agenzia Entrate-Riscossione possa procedere al blocco integrale del conto corrente sul quale viene accreditata la pensione mensile di euro 2.761. Sul punto occorre distinguere il patrimonio bancario in senso materiale dalla natura delle somme che vi confluiscono. Il fatto che una somma sia depositata su un conto corrente non determina automaticamente la perdita della sua originaria funzione reddituale. La giurisprudenza ha, infatti, più volte riconosciuto che il trattamento pensionistico conserva la propria natura anche dopo l’accredito sul conto bancario, proprio perché il conto costituisce un mero strumento tecnico di pagamento.


La disciplina fondamentale è contenuta nell’art. 545 del c.p.c., norma che stabilisce i limiti di pignorabilità dei crediti aventi natura previdenziale. Il legislatore, attraverso tale disposizione, ha inteso bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato il diritto del creditore, compreso il creditore pubblico, alla soddisfazione coattiva del proprio credito; dall’altro la necessità di garantire al pensionato una soglia minima di disponibilità economica indispensabile alla sopravvivenza.
La normativa vigente stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione possono essere aggredite soltanto entro determinati limiti e che una quota deve necessariamente rimanere sottratta all’esecuzione. La ratio della disposizione è stata più volte valorizzata dalla Corte Costituzionale, la quale ha affermato che il sistema esecutivo non può comprimere il diritto del pensionato ad una disponibilità economica minima compatibile con la dignità della persona.


Per quanto riguarda specificamente la riscossione tributaria, deve essere considerata anche la disciplina speciale dell’art. 72-ter del D.P.R. 602/1973, che prevede limiti particolari per il pignoramento presso terzi di stipendi, salari e pensioni effettuato dall’Agente della riscossione.


Ne consegue che una eventuale azione esecutiva avente ad oggetto il conto corrente non potrebbe tradursi in una indiscriminata acquisizione dell’intero importo della pensione mensile. L’Agenzia Entrate-Riscossione non dispone, infatti, di un potere illimitato di apprensione delle somme depositate, ma deve rispettare i limiti quantitativi stabiliti dalla normativa.
Occorrerà tuttavia verificare con attenzione la situazione concreta, perché la disciplina cambia a seconda che si tratti di somme già presenti sul conto al momento del pignoramento oppure di accrediti pensionistici successivi.
Per le somme già depositate prima del pignoramento trova applicazione la tutela prevista dall’art. 545 c.p.c., secondo cui le somme provenienti da pensione già confluite sul conto sono impignorabili fino al limite del triplo dell’assegno sociale. Per le somme successivamente accreditate si applicano, invece, i limiti propri del trattamento pensionistico.


Pertanto, l’ipotesi prospettata, ossia che l’Agenzia possa “bloccare tutto il conto, ad esempio il prossimo ottobre euro 2.761, fino all’intervento del giudice”, non appare giuridicamente corretta in termini assoluti. L’istituto bancario, ricevuto un atto di pignoramento valido, potrà certamente procedere agli adempimenti previsti dalla legge, ma l’effetto non può essere quello di sottrarre integralmente e definitivamente una pensione in violazione delle soglie di impignorabilità previste dall’ordinamento.
Diverso è il discorso relativo all’assegno di mantenimento di euro 1.000 mensili corrisposto in forza della separazione personale.
La circostanza rappresentata dal contribuente presenta certamente rilevanza giuridica, poiché non si tratta di una scelta volontaria di destinazione del reddito, ma dell’adempimento di un obbligo derivante da un provvedimento giudiziale o comunque da un accordo assistito e formalizzato nell’ambito della disciplina della separazione.


Il contribuente riferisce di avere comunicato all’INPS, mediante PEC, la documentazione relativa alla separazione, all’obbligo di mantenimento e ai versamenti effettuati. Tale comportamento dimostra la tracciabilità dell’obbligazione.
Tuttavia occorre precisare che il sistema della riscossione forzata non prevede che ogni obbligazione personale del debitore determini automaticamente una ulteriore riduzione della quota pignorabile. La determinazione della parte sottratta all’esecuzione non è rimessa ad una valutazione discrezionale dell’Agente della riscossione, ma è stabilita dalla legge.
In altri termini, la comunicazione preventiva all’Agenzia Entrate-Riscossione dell’esistenza dell’assegno di mantenimento non produce automaticamente l’effetto di rendere ineseguibile una determinata quota della pensione.
Ciò non significa, tuttavia, che tale elemento sia irrilevante. La documentazione relativa al mantenimento può assumere rilievo qualora si renda necessario contestare una modalità esecutiva sproporzionata o comunque lesiva del limite minimo di tutela riconosciuto dall’ordinamento. In una eventuale opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, la situazione familiare, l’esistenza di obblighi imposti dal giudice della separazione e la concreta disponibilità economica residua del pensionato costituiscono elementi che possono essere sottoposti alla valutazione del giudice competente.


Per tale ragione, pur non essendo sufficiente una semplice comunicazione amministrativa all’Agenzia, appare comunque opportuno predisporre immediatamente una istanza documentata indirizzata all’Agente della riscossione, evidenziando che il conto corrente è alimentato esclusivamente dalla pensione, allegando la certificazione INPS, il provvedimento di separazione, la prova dei bonifici mensili e la documentazione relativa alla trattenuta già operata sulla pensione.
Tale iniziativa ha una duplice funzione: da un lato può consentire un riesame amministrativo della posizione prima dell’avvio dell’esecuzione; dall’altro costituisce prova della correttezza e della trasparenza del comportamento del contribuente.


Un ulteriore elemento da approfondire riguarda la trattenuta mensile INPS di euro 661 per dodici mesi.
La qualificazione giuridica di tale trattenuta è essenziale. Se essa deriva da una cessione del quinto della pensione ai sensi della normativa vigente, si tratta di una forma volontaria di finanziamento assistita da una particolare disciplina. Se invece costituisce un recupero disposto dall’INPS per somme indebitamente percepite o altra forma di compensazione amministrativa, la valutazione cambia radicalmente.
È quindi necessario acquisire il provvedimento INPS relativo alla trattenuta, perché tale elemento potrebbe incidere sulla ricostruzione della effettiva disponibilità economica mensile del pensionato.


Quanto alla seconda parte del quesito, relativa alla vicenda fiscale degli anni 2001-2003, la valutazione richiede necessariamente un esame documentale.
Emerge che è stata esercitata attività autonoma in quegli anni, che sono state regolarmente presentate le dichiarazioni IVA ma di non avere effettuato i versamenti a causa di una grave situazione economica aggravata dagli obblighi di mantenimento verso tre figli, determinati dal Tribunale sulla base del precedente reddito da dirigente.
Occorre innanzitutto chiarire che la dichiarazione IVA presentata e il mancato versamento dell’imposta configurano una situazione diversa dall’omessa dichiarazione. Nel primo caso il contribuente ha riconosciuto il proprio debito fiscale attraverso la dichiarazione, ma non ha provveduto al pagamento.
Sotto il profilo tributario, la difficoltà economica non determina automaticamente l’estinzione del debito né elimina l’obbligo di versamento dell’imposta dovuta. Tuttavia, sotto il profilo della riscossione, diventa fondamentale verificare se l’Amministrazione abbia correttamente notificato gli atti necessari e se il credito sia ancora azionabile.
Per debiti così risalenti non è possibile formulare una valutazione seria senza ricostruire la sequenza degli atti intervenuti negli anni.


Occorrerà pertanto verificare:
  • data di formazione del ruolo;
  • data di notifica delle cartelle;
  • eventuali intimazioni successive;
  • eventuali procedure esecutive già avviate;
  • eventuali sospensioni, rateizzazioni o definizioni agevolate.
Il tema della prescrizione deve essere affrontato con particolare cautela, perché nei rapporti tributari non decorre semplicemente dall’anno dell’imposta, ma deve essere valutato alla luce degli atti interruttivi eventualmente notificati. La circostanza che il contribuente abbia perso l’abitazione e abbia affrontato una situazione economica gravissima rappresenta certamente un elemento importante nella ricostruzione complessiva della vicenda, ma non consente, da sola, di affermare l’inesistenza del debito fiscale. Potrebbe invece assumere rilievo nell’ambito della valutazione di strumenti di gestione della crisi, eventuali procedure di composizione della situazione debitoria o richieste di definizione qualora previste dalla normativa vigente.


Alla luce di quanto sopra, il consiglio operativo immediato è quello di non attendere l’eventuale pignoramento, ma di procedere alla raccolta completa della documentazione e alla presentazione di una istanza motivata ad Agenzia Entrate-Riscossione, riservandosi ogni ulteriore tutela giudiziale qualora venga adottato un atto esecutivo non rispettoso dei limiti di legge.

A. V. chiede
martedģ 25/10/2022 - Lombardia
“Buongiorno,
l'Agenzia Riscossione, a seguito di debiti tributari d'importo superiore a € 20.000, ha pignorato il mio conto corrente.
Sullo stesso vengono esclusivamente accreditati gli stipendi che percepisco da lavoro dipendente e addebitate le spese correnti per la gestione famigliare (ho 3 figli maggiorenni e sono monoreddito - divorziata e non percepisco assegno divorzile).
La banca mi ha detto che l'ultimo stipendio accreditato di € 1.270,00 non verrà pignorato, mentre la cifra rimanente (pari a € 1.781,00) sarà pignorata interamente.
E' corretto?
La cifra residua (€ 1.781,00) è comunque di provenienza da precedenti stipendi (che non superano mai i € 1.500,00/mese).
L'agenzia Riscossione la può pignorarla interamente o è possibile applicare la riduzione a 1/10 o frazioni differenti?
In attesa di gentile risposta, ringrazio e porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 09/11/2022
Si rimanda alla lettura completa dell'art. art. 72 ter delle disp. risc. imp. redditi.


Poi, l’art. 545 del c.p.c. così come in vigore dal 22/09/2022 (modificato da: Decreto legge del 09/08/2022 n. 115 Articolo 21 bis) prevede che “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.
”

Per l’anno 2022 l’importo dell’assegno sociale ammonta ad euro 469,03 euro.

Ne consegue che ai sensi dell’art. 545 c.p.c. l’importo impignorabile, alla data odierna, sul conto corrente in cui vengono accreditati esclusivamente gli stipendi, fatto salvo ovviamente l’ultimo emolumento, ammonta ad euro 1407,09, se presente sul conto al momento del pignoramento. Resta pignorabile la somma residua.

Le somme successivamente accreditate potranno essere invece pignorate nei limiti stabiliti dall’art. 72 ter del DPR 602/73 a cui, ancora una volta, si rimanda.