Il locale conservatore dei registri immobiliari, si rifiutava di iscrivere ipoteca su un immobile in virtù di tale titolo.
Secondo il conservatore, infatti, il titolo negoziale presentato per l’iscrizione, non aveva i requisiti previsti dall’articolo 2818 del codice civile, ovvero non conteneva la condanna a pagare una somma o ad adempiere un’altra obbligazione. Pertanto, l’assenza di tali elementi nel verbale di mediazione presentato, giustificava l’accettazione con riserva.
Il Tribunale di Ascoli, a seguito di reclamo proposto dalla società cui era stata iscritta l’ipoteca con riserva, cosi si è pronunciato: “il verbale di accordo stipulato in mediazione e omologato è titolo per l’iscrizione di ipoteca, senza possibilità di sindacato sul contenuto dell’atto da parte del conservatore.”
Questa conclusione è frutto di un’interessante interpretazione del combinato disposto dagli artt. 12 d.lgs. n. 28/2010 e 2818 c.c. .
Più specificamente, l’art. 12, comma 2, del Dlgs 28/2010, stabilisce che il verbale di accordo mediativo è: “titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”.
La norma del codice civile, invece, recita che: “ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore”.
Sul punto, il tribunale ha voluto precisare come la “condanna” sia propria soltanto dei provvedimenti pronunciati dall’autorità giudiziaria, mentre nei sistemi di composizione della controversia rimessi alla volontà delle parti in lite, il concetto di condanna non può trovare alcuno spazio applicativo.
Precisava, infine, il tribunale che: “ai sensi dell’art. 12 delle preleggi., peraltro, è indispensabile superare il criterio letterale e indagare sulla “intenzione del legislatore”, che nel caso in esame, è sicuramente volta a stabilire che il verbale di conciliazione costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, ove contenga il mero riconoscimento di un’obbligazione al pagamento di una somma di denaro determinata o da determinare successivamente”.