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Articolo 160 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale

Dispositivo dell'art. 160 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 132 comma 2 è proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari.

2. [Quando il pubblico ministero deve fissare l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari a norma degli articoli 556 comma 2, 557, 560 comma 2, 563 comma 2 del codice, l'individuazione della data dell'udienza è effettuata, su richiesta del pubblico ministero, dal presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari ovvero, quando questa manchi, dal presidente del tribunale.](1)

Note

(1) Comma abrogato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479.

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