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Articolo 556 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta

Dispositivo dell'art. 556 Codice di procedura penale

1. Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare(1), si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell'articolo 441 bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio.

Note

(1) Si tratta dei casi in cui l'azione penale è stata esercitata senza l'udienza preliminare e quindi nel caso di citazione diretta a giudizio, di emissione del decreto penale di condanna e di giudizio direttissimo.

Ratio Legis

Il regime dei procedimenti speciali torva una sede autonoma nel titolo dedicato al rito monocratico, in ragione delle peculiarità dello stesso.

Spiegazione dell'art. 556 Codice di procedura penale

Le norme del presente titolo si occupano di adattare i procedimenti speciali alle peculiarità del rito innanzi al giudice monocratico.

Per quanto riguarda in particolare il giudizio abbreviato, in seguito all'introduzione dell'udienza preliminare per le ipotesi non contemplate dall'art. 550, il legislatore si è limitato a stabilire l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 438443, in quanto applicabili.

La disciplina delle indagini preliminari ha fatto propendere il legislatore per l'espunzione dell'anomalia rappresentata dalla possibilità di chiedere il giudizio abbreviato nel corso delle indagini preliminari, prima che vi fosse quindi la formalizzazione dell'accusa. Difatti, tutto ciò rendeva piuttosto difficile per l'imputato optare per una scelta processuale piuttosto che per un'altra, dato che non si conosceva ancora il riferimento ai livelli edittali dell'imputazione e quindi sapere o meno se si rientrava in una delle ipotesi delineate dall'art. 550.

Ove l'azione penale sia stata esercitata senza l'udienza preliminare, trovano applicazione, rispettivamente in caso di emissione di decreto penale di condanna e di giudizio direttissimo, gli artt. 555, comma 2, 557 e 558, comma 2, nel senso che l'imputato potrà formulare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, tramite l'atto di opposizione o subito dopo l'udienza di convalida dell'arresto in flagranza.

Da ultimo, tramite il richiamo all'art. 441 bis, si stabilisce che in caso di nuova trasformazione del rito, il giudice revoca l'ordinanza tramite cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza pre il giudizio.

Anche in relazione all'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), la disciplina appare semplificata. Si segnala che nessuna differenza sussiste rispetto ai procedimenti davanti al tribunale in composizione collegiale, per la fase delle indagini preliminari e per la fase dell'udienza preliminare, regolate tramite il rinvio agli artt. 444 - 448, in quanto applicabili. Anche in relazione al patteggiamento non è più permesso rivolgersi al giudice per le indagini preliminari entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di citazione a giudizio e, qualora sia mancata l'udienza preliminare, trovano applicazione le previsioni di cui sopra, come stabiltio dal comma 2.

Massime relative all'art. 556 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 16889/2010

La richiesta di patteggiamento, già respinta dal giudice del dibattimento che abbia conseguentemente dichiarato la propria incompatibilità, non può essere rinnovata davanti ad altro giudice. (Rigetta, App. Lecce s.d. Taranto, 25 Agosto 2008).

Cass. pen. n. 28641/2009

La richiesta di patteggiamento, che l'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado può rinnovare, non deve essere identica a quella precedente, oggetto del dissenso del P.M. ovvero rigettata dal giudice. (In motivazione la Corte ha precisato che il vincolo della riproposizione della medesima richiesta è previsto unicamente dall'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., in caso di richiesta di patteggiamento presentata contestualmente all'opposizione a decreto penale e poi riproposta prima della dichiarazione di apertura del conseguente dibattimento). (Rigetta, App. Firenze, 23 ottobre 2008).

Cass. pen. n. 2085/2000

La dichiarazione di apertura del dibattimento fatta dal pretore che si sia, poi, avveduto di una causa di incompatibilità ed abbia rinviato il giudizio ad altra udienza davanti a un giudice diverso dello stesso ufficio giudiziario, non è di ostacolo alla richiesta di applicazione pena su richiesta delle parti davanti a quest'ultimo magistrato, perché la predetta dichiarazione deve ritenersi palesemente irrilevante e irrituale.

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