Le norme del presente titolo si occupano di adattare i procedimenti speciali alle peculiarità del rito innanzi al giudice monocratico.
Per quanto riguarda in particolare il
giudizio abbreviato, in seguito all'introduzione dell'
udienza preliminare per le ipotesi non contemplate dall'art.
550, il legislatore si è limitato a stabilire l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli
438 –
443, in quanto applicabili.
La disciplina delle
indagini preliminari ha fatto propendere il legislatore per l'espunzione dell'anomalia rappresentata dalla possibilità di chiedere il giudizio abbreviato nel corso delle indagini preliminari, prima che vi fosse quindi la formalizzazione dell'accusa. Difatti, tutto ciò rendeva piuttosto difficile per l'
imputato optare per una scelta processuale piuttosto che per un'altra, dato che non si conosceva ancora il riferimento ai livelli edittali dell'imputazione e quindi sapere o meno se si rientrava in una delle ipotesi delineate dall'art.
550.
Ove l'azione penale sia stata esercitata
senza l'udienza preliminare, trovano applicazione, rispettivamente in caso di emissione di
decreto penale di condanna e di
giudizio direttissimo, gli artt.
555, comma 2,
557 e
558, comma 2, nel senso che l'imputato potrà formulare la richiesta prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento, tramite l'atto di opposizione o subito dopo l'
udienza di convalida dell'
arresto in flagranza.
Da ultimo, tramite il richiamo all'art.
441 bis, si stabilisce che in caso di nuova trasformazione del rito, il giudice
revoca l'ordinanza tramite cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza pre il giudizio.
Anche in relazione all'
applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d.
patteggiamento), la disciplina appare semplificata. Si segnala che nessuna differenza sussiste rispetto ai procedimenti davanti al tribunale in composizione collegiale, per la fase delle indagini preliminari e per la fase dell'udienza preliminare, regolate tramite il rinvio agli artt.
444 -
448, in quanto applicabili. Anche in relazione al patteggiamento non è più permesso rivolgersi al giudice per le indagini preliminari entro 15 giorni dalla notificazione del
decreto di citazione a giudizio e, qualora sia mancata l'udienza preliminare, trovano applicazione le previsioni di cui sopra, come stabiltio dal comma 2.