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Articolo 557 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Procedimento per decreto

Dispositivo dell'art. 557 Codice di procedura penale

1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione(1).

2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non puó chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.

Note

(1) Relativamente al termine per comparire che deve intercorrere tra la notifica di tale decreto e la data fissata per il dibattimento, sembra prevalere l'interpretazione secondo cui deve essere rispettato il termine di 30 giorni previsto dall'art. 456 per il giudizio immediato.

Ratio Legis

Il regime dei procedimenti speciali torva una sede autonoma nel titolo dedicato al rito monocratico, in ragione delle peculiarità dello stesso.

Spiegazione dell'art. 557 Codice di procedura penale

Le norme del presente titolo si occupano di adattare i procedimenti speciali alle peculiarità del rito innanzi al giudice monocratico.

Per quanto riguarda in particolare il procedimento per decreto penale di condanna, la norma in commento si occupa innanzitutto di precisare le richieste che l'imputato potrà presentare con l'atto di opposizione. Egli potrà infatti chiedere al g.i.p. L'emissione del decreto di citazione a giudizio, il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta, l'oblazione.

Dunque, nel caso vi sia opposizione, il potere di disporre il rinvio a giudizio è attribuito al giudice. Per quanto concerne il termine per comparire, che deve intercorrere tra la notifica del decreto di citazione e la data fissata per il dibattimento, prevale l'interpretazione secondo cui debba essere rispettato quello di trenta giorni previsto dall'art. 456 per il giudizio immediato.

Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato, il patteggiamento o l'oblazione.

Massime relative all'art. 557 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 19735/2011

In tema di restituzione nel termine, la rinuncia a proporre opposizione a decreto penale è volontaria ed esclude pertanto il diritto alla restituzione anche quando dipenda da un errore che sia comunque frutto di una soggettiva interpretazione o valutazione dell'interessato. (Fattispecie in cui la richiedente aveva dedotto di non avere proposto opposizione in quanto convinta che il decreto penale concernesse gli stessi fatti già oggetto di altro decreto penale opposto).

Cass. pen. n. 16523/2011

Il giudice dell'esecuzione dinanzi al quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettiva conoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, qualora abbia accertato l'esecutività, è tenuto altresì ad esaminare autonomamente la menzionata istanza presentata ai sensi dell'art. 175 c.p.p. (Fattispecie in tema di decreto penale di condanna).

Cass. pen. n. 43404/2010

Il "dies a quo" del termine per l'opposizione a decreto penale di condanna, che cada in periodo di sospensione feriale, deve ritenersi coincidente con il 15 settembre (che quindi "non computatur"), con la conseguenza che il computo del termine deve avere inizio dal 16 settembre. (Diff., Cass. n. 34645 del 2008, non massimata; vedi Cass., Sez. un. civ., n. 3668 del 1995). (Rigetta, Gip Trib. Chiavari, 20/10/2009).

Cass. pen. n. 1794/2008

L'avviso di conclusione delle indagini non è dovuto sia nel procedimento per decreto penale di condanna, sia nel conseguente, eventuale giudizio d'opposizione, che si svolga con le forme del decreto di citazione a giudizio immediato.

Cass. pen. n. 12914/2008

L'errore "quoad poenam" contenuto nel decreto penale di condanna, consistente nella irrogazione da parte del giudice di una pena cumulativa anzichè alternativa in relazione a contravvenzione oblabile ex art. 162 bis cod. pen., legittima l'imputato a richiedere l'ammissione all'oblazione speciale nel termine di giorni dieci dalla notifica contestualmente all'atto di opposizione, termine insuscettibile di restituzione ex art. 175 cod. proc. pen. in quanto al suo inutile decorso consegue la preclusione processuale derivante dal combinato disposto degli artt. 141 disp. att. cod. proc. pen. 464, comma terzo e 557, comma secondo, cod. proc. pen.. (Rigetta, Trib. Salerno, 20 Aprile 2007).

Cass. pen. n. 6377/2007

Ai sensi degli articoli 464, comma primo, e 456, comma terzo, cod. proc. pen., il termine a comparire per il giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna che si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica è pari a trenta giorni. (Rigetta, App. Roma, 24 Febbraio 2006).

Cass. pen. n. 38540/2007

L'oblazione facoltativa è applicabile anche alle contravvenzioni punite con pena alternativa attribuite alla competenza del giudice di pace, anche se commesse prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 274 del 2000. (Fattispecie riguardante la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza).

Cass. pen. n. 41292/2006

L'avviso all'indagato di chiusura delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. non è compatibile con la struttura del procedimento per decreto, sia perché questo si caratterizza per un contraddittorio posticipato all'opposizione e per una conoscenza completa del fascicolo del pubblico ministero, sia perché il decreto penale di condanna contiene tutti gli elementi utili ad orientare la difesa ed è accompagnato da un congruo termine che consente la presa visione del fascicolo e l'estrazione di copie.

Cass. pen. n. 12939/2006

In caso di opposizione a decreto penale di condanna non è consentito all'imputato presentare domanda di oblazione nel giudizio instaurato a seguito dell'opposizione, senza alcuna distinzione tra oblazione ordinaria ed oblazione discrezionale ex art. 162 bis cod. pen., atteso che in materia rilevano le disposizioni di cui all'art. 141 disp. att. cod. proc. pen. (procedimento di oblazione) e le modificazioni introdotte con la L. n. 479 del 1999 agli artt. 464, comma terzo, e 557, comma secondo, cod. proc. pen., in base alle quali la domanda di oblazione deve essere presentata entro il termine di giorni quindici dalla notificazione del decreto penale, contestualmente all'atto di opposizione. (Rigetta, Trib. Lodi, 6 Aprile 2004).

Cass. pen. n. 23615/2005

Non è viziato da nullità ai sensi dell'art. 552, comma secondo, cod.proc.pen., sotto il profilo dell'insufficiente specificazione del luogo di comparizione, il decreto di citazione a giudizio che, qualora si tratti di città di modeste dimensioni, rechi esclusivamente l'indicazione del Comune dove ha sede il tribunale, senza indicare anche la via e il numero civico, ove esso è ubicato, e neppure l'aula di udienza, atteso che tali omissioni non possono costituire fattore di incertezza circa il luogo di comparizione, agevolmente individuabile usando la normale diligenza.

Cass. pen. n. 12341/2005

La domanda di oblazione discrezionale proposta, "ex" art. 162-bis c.p., nella fase delle indagini preliminari può essere ripresentata nel giudizio conseguente alla opposizione a decreto penale di condanna, atteso che, mentre l'imputato non può in sede dibattimentale chiedere la definizione del processo con la oblazione, "ex" art. 464 c.p.p., comma terzo, ove la richiesta sia stata tempestivamente presentata questa può essere rinnovata ai sensi del comma quinto del citato art. 162-bis c.p..

Cass. pen. n. 41733/2004

In tema di nullità, per difetto di notificazione, del decreto che dispone il giudizio immediato, emesso dal G.I.P. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, trova applicazione il disposto dell'art. 143 disp.att.c.p.p., attuativo di un principio di generale applicabilità nella fase del giudizio, indipendentemente dalla natura, collegiale o monocratica, del giudice e dal carattere, ordinario o speciale, del rito adottato, al fine di evitare un'anomala regressione del procedimento in tutti quei casi in cui il vizio rilevato o denunciato non investa lo stesso atto genetico del rapporto processuale.

Cass. pen. n. 24346/2003

Nel giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale che si svolge davanti al giudice monocratico, anche dopo la riforma operata con la legge n. 479 del 1999, il termine per la comparizione è quello di trenta giorni previsto dall'art. 456, comma 3, c.p.p., in quanto il richiamo operato dal nuovo terzo comma dell'art. 557 c.p.p. alle disposizioni che regolano il procedimento per decreto davanti al tribunale in composizione collegiale in quanto compatibili, non esclude l'utilizzo del termine previsto per il giudizio immediato che pure è incompatibile con il rito davanti al giudice monocratico, in quanto il procedimento monitorio deve essere improntato a criteri di economicità e speditezza.

Cass. pen. n. 32418/2001

In tema di procedimenti speciali davanti al tribunale in composizione monocratica, prevedendo l'art. 557, comma 3, c.p.p. che, in caso di opposizione a decreto penale, si osservino le disposizioni relative al procedimento per decreto contenute nel libro VI, titolo V, stesso codice (artt. 459-464) solo «in quanto applicabili», ed essendo da escludere l'applicabilità del giudizio immediato (richiamato nell'art. 464, comma 1, c.p.p.) ai procedimenti attribuiti alla competenza del tribunale in composizione monocratica, deve concludersi che nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale davanti al tribunale in composizione monocratica il termine di comparizione non può essere quello di trenta giorni previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 464, comma 1, e 456, comma 3, c.p.p., ma va individuato in quello di sessanta giorni (riducibile, nei casi di urgenza, a quarantacinque), previsto dall'art. 552, comma 3, c.p.p. per l'ordinario decreto di citazione diretta a giudizio davanti al giudice monocratico, salvo che venga fatta richiesta di giudizio abbreviato, nel qual caso il termine va individuato in quello di cinque giorni, stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 464 c.p.p.

Cass. pen. n. 25227/2001

In tema di successione di leggi penali nel tempo, la disciplina applicabile all'opposizione al decreto penale di condanna e al conseguente giudizio deve essere individuata con riferimento alla legge vigente al momento della presentazione dell'opposizione e non a quello della notifica del decreto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di oblazione, presentata in dibattimento, perché l'opposizione al decreto — notificato nella previgente disciplina — era stata proposta quando era già in vigore la legge 16 dicembre 1999, n. 479, che impone di formulare con tale atto l'istanza di oblazione).

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