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Articolo 563 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Applicazione della pena su richiesta

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 563 Codice di procedura penale

Articolo abrogato dall'art. 44, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

[1. Si osservano le disposizioni del titolo II del libro VI, in quanto applicabili (444 s.).

2. Se la richiesta è formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso. Se presta il consenso, formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data dell’udienza (1602 att.). Del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza è notificato avviso all’imputato, al difensore e alla persona offesa almeno cinque giorni prima.

3. Se non sussistono le condizioni per l’applicazione della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell’art. 562.

4. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 555 comma 1 lett. e), è competente a decidere il giudice del dibattimento.]

Massime relative all'art. 563 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 525/1993

Avverso il provvedimento del Gip di rigetto della richiesta di applicazione della pena non è previsto dalla legge alcun mezzo di impugnazione. È, altresì, da eslcudere la riproponibilità di richiesta analoga a quella rigettata.

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