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Articolo 126 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione

Dispositivo dell'art. 126 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Nel caso previsto dall'articolo 408 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione dell'opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del medesimo articolo.

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