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Articolo 104 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio

Dispositivo dell'art. 104 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. In tutti i casi in cui il sequestro preventivo o la confisca abbiano per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo(1).

1-bis.1. Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dei periodi precedenti, anche se negativi, sono trasmessi, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica(3)(5).

1-bis.2. Nei casi disciplinati dal comma 1-bis.1, il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, puo' essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322 bis del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma(3).

1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240 bis del Codice Penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.[Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno](1)(2).

1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

1-sexies. In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso indicato dall'art. 578 bis del c.p.p..

1-septies. Nei casi previsti dal comma 1-bis.1, qualora la prosecuzione dell'attività sia stata autorizzata dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario, ovvero il commissario straordinario nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è autorizzato a proseguire l'attività anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1. In questo caso, il giudice competente è il giudice dell'esecuzione(4).

1-octies. In caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale ovvero di altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purché ricorrano le seguenti condizioni:

  1. a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;
  2. b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività;
  3. c) sono in corso di attuazione o sono state attuate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma 1-bis.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione dell'attività dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;
  4. d) il soggetto al quale i beni sono trasferiti non risulta controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito;
  5. e) la congruità del prezzo è attestata mediante apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi aziendali. Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca nei casi previsti dal comma 1-septies(4).

1-novies. Nei casi di cui al comma 1-octies, il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai fini della loro utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate ai sensi del primo periodo, che sono acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalità di cui al capo VI del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Al fine di poter utilizzare il bene, dopo che la confisca è divenuta definitiva, l'acquirente e i successivi aventi causa devono rispettare le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 del presente articolo ovvero le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza dell'interessato, la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disponibilità del bene medesimo. Qualora la cessione avvenga nei casi previsti dal comma 1-octies, ultimo periodo, la confisca dei beni perde efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione del quinto periodo(4).

1-decies. Per le finalità di cui al comma 1-octies, lettera c), la verifica relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale è effettuata da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti i Ministri delle imprese e del made in Italy, della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché la regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture. Con il decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000 in ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o dell'infrastruttura. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alla Camere una relazione sull'attività di verifica effettuata dal comitato di cui al primo periodo(4).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


(Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio)
1. In tutti i casi in cui il sequestro preventivo o la confisca abbiano per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.
1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.
[omissis]
1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l’autorità giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
[omissis]
1-sexies. In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso indicato dall’articolo 578-bis del codice.

__________________

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 42, comma 1, lettera a), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1-bis e 1-quater del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
(2) I commi 1-bis e 1-quater sono stati modificati dall'art. 5 comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.
Il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1-bis e 1-quater del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1-bis e 1-quater del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
Infine, il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") ha soppresso l'ultimo periodo del comma 1-quater.
(3) Comma introdotto dal D. L. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 3 marzo 2023, n. 17 (in G.U. 06/03/2023, n. 55).
(4) I commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies sono stati introdotti dall'art. 9-bis del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.
Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 4) che "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
(5) La Corte Costituzionale con sentenza 7 maggio - 13 giugno 2024, n. 105 (in G.U. 1ªs.s.19/06/2024, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 2023, n. 17, nella parte in cui non prevede che le misure ivi indicate si applichino per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi".

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Le norme contenute nell’art. 104 bis disp. att. c.p.p. continuano a disciplinare l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, conformemente alla ratio della direttiva di cui alla legge delega.
La soluzione prescelta determina anche un coordinamento con la disciplina dei commi 1 bis e 1 quater dell’art. 104 bis modificata dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, entrata in vigore il 15 luglio 2022, senza necessità di ulteriori modifiche.

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M. M. chiede
mercoledģ 08/06/2022 - Lazio
“Gentili Avvocati,

Tento di riassumere il dilemma giudiziario piuttosto complesso che necessita di un vostro parere :

Una signora - coinvolta per la sua carica di consigliera di amministrazione in un processo giudiziario tutt'ora in corso dal 2012- si è vista sequestrare alcuni beni di sua proprietà tra cui un appartamento posseduto al 50%.
Il restante 50% è di proprietà di un altro signore estraneo alle suddette vicende giudiziarie. Lo studio incaricato di gestire le proprietà sequestrate ha "proposto" al signore estraneo la seguente offerta: nel caso lui volesse usufruire del suo bene (ossia utilizzare la sua legittima "parte" di casa) avrebbe dovuto corrispondere mensilmente un canone di occupazione. Questo dispositivo sarà pur coerente con il fatto che la casa è considerata bene indivisibile ecc.ecc, ma di fatto stabilisce una vera e propria iniquità dal punto di vista dell'incolpevole proprietario dell'altro 50%, costretto a pagare ad libitum per occupare casa sua.
Ora che ho riassunto la questione sono a chiedervi il prezioso parere: se vi sono sbocchi alternativi a questa soluzione.
Non potrebbe ad esempio il signore farsi nominare "custode" come per esempio contemplato dall'articolo 676 codice di p.c.?
O esisterebbero altre strade?
Grazie per la vostra risposta.”
Consulenza legale i 14/06/2022
La problematica che si chiede di affrontare è stata in diverse occasioni presa in esame dalla giurisprudenza di legittimità e trova espressa disciplina nella legge.
Sotto il profilo normativo, le norme che vanno prese in considerazione sono l’art. 321 c.p.p. (in forza del quale, peraltro, risulta emesso il provvedimento di sequestro in esame) nonché l’art. 104 bis delle disp. att. c.p.p. (che a sua volta richiama il Codice antimafia).

Di particolare interesse per quanto qui ci riguarda è l’art. 104 bis disp. att. c.p.p., dedicato proprio alle modalità di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari.
Al comma 1 di tale norma viene espressamente disposto che nell’ipotesi di sequestro preventivo relativo a beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’art. 35 del codice antimafia, al quale (aggiunge il comma 1 bis) si applicano le disposizioni di cui al Libro I, Titolo III Codice antimafia, nella parte relativa alla disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni.

Come si evince chiaramente dalla semplice lettura del testo normativo, dunque, l’incarico di amministratore nonché custode dei beni sottoposti a sequestro non può essere affidato a chiunque, anche terzo interessato, ne faccia esplicita richiesta, pur impegnandosi ad assumere i conseguenti obblighi (come nel caso di beni sottoposti ad esecuzione forzata nell’ambito del processo esecutivo).
Il legislatore, infatti, richiede esplicitamente che l’amministratore dei beni sequestrati debba essere “…scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione…”.

I commi 3 e 5 dell’art. 35 del codice antimafia individuano a loro volta tutta una serie di soggetti che non possono in ogni caso assumere le funzioni di amministratore giudiziario (tra i quali non è dato sapere se è, in ogni caso, ricompreso il soggetto terzo estraneo al sequestro a cui nel quesito si fa riferimento).

Al di là del dato normativo a cui sopra si è fatto riferimento e che esclude ogni possibilità che al terzo coinvolto indirettamente dal provvedimento di sequestro possa essere concessa l’amministrazione o custodia dell’immobile sequestrato (anche in considerazione di quella che è la stessa ratio del codice antimafia a cui si fa rinvio, ossia evitare, per quanto possibile, la perdita di produttività, anche occupazionale, dei beni sottoposti a vincolo, a salvaguardia degli interessi sociali ed economici coinvolti), una conferma di quanto fin qui dedotto e della impossibilità del terzo estraneo, ma comunque interessato dal provvedimento di sequestro, di assumere direttamente la custodia del bene sequestrato, si rinviene nella giurisprudenza di legittimità.
Va segnalata al riguardo la sentenza della Corte di Cassazione n. 29637/2018 (in linea con le pronunce n. 40910/2009 e n. 29898/2013 della stessa Cassazione), nel corpo della quale si legge che “Quando il bene oggetto della misura ablatoria reale è indivisibile si impone il mantenimento del vincolo per l'intero, salvo poi, una volta disposta la confisca, il diritto della persona estranea al reato di rivalersi della perdita sulla metà del ricavato del valore realizzato con la vendita giudiziale”.

Per quanto concerne, poi, la proposta che l’amministrazione giudiziaria ha indirizzato al comproprietario estraneo e con la quale gli viene offerta la possibilità di usufruire per l’intero dell’immobile oggetto di sequestro verso il pagamento di una indennità di occupazione, va detto che si tratta in effetti di soluzione adottata nella gran parte dei sequestri penali, la quale risponde essenzialmente all’esigenza di garantire una minima produttività al bene sottoposto a vincolo, soddisfacendo in via mediata le esigenze di natura personale di coloro che subiscono, direttamente o indirettamente, gli effetti del provvedimento ablatorio.

Oltretutto, non si può fare a meno di osservare che la soluzione proposta rispetta anche il generale principio civilistico del pari uso dei beni comuni, sancito dall’art. 1102 c.c., nel corpo del quale si legge che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purchè non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (l’uso esclusivo e gratuito dell’intero bene comune da parte del comproprietario estraneo impedirebbe, di fatto, all’altro comproprietario, in questo caso l’amministrazione giudiziaria, di farne un pari uso).

In conclusione, il caso in esame non può in alcun modo assimilarsi alla custodia dei beni pignorati ed il comproprietario estraneo alla vicenda giudiziaria non può che soggiacere alle scelte dell’amministrazione giudiziaria, non potendo sostituirsi ad essa.
Permane in capo allo stesso soltanto il diritto di rivalersi della perdita sulla metà del ricavato del valore realizzato con la vendita giudiziale.