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Articolo 105 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari

Dispositivo dell'art. 105 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Con il regolamento previsto dall'articolo 206 comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità di registrazione e di custodia dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari.

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