Cass. pen. n. 40793/2025
In tema di confisca ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il mantenimento del provvedimento ablatorio disposto, nella forma diretta, con la sentenza di primo grado, in caso di estinzione del reato per prescrizione nel giudizio di appello, postula, ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., la cui previsione risulta applicabile anche alla confisca tributaria, l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato prescritto, non essendo sufficiente, a tal fine, la carenza di elementi indicativi della sussistenza di cause di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 25200/2025
Il mutamento giurisprudenziale intervenuto in ordine alla natura della confisca per equivalente, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, dep. 2025, Massini, secondo cui la stessa, ove non ecceda il valore del vantaggio economico che l'autore ha ritratto dal reato, ha natura ripristinatoria, non legittima l'applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reati commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto l'interpretazione di quest'ultima disposizione in senso conforme all'art. 7 CEDU e all'art. 1 Prot. 1 CEDU impone di escludere l'efficacia retroattiva "in malam partem" del nuovo indirizzo ermeneutico, siccome ragionevolmente imprevedibile rispetto al pregresso quadro interpretativo consolidato in ordine alla funzione sanzionatoria dell'istituto.
Cass. pen. n. 33526/2025
La confisca urbanistica dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere ivi realizzate, da disporsi con la sentenza che accerta la sussistenza della contravvenzione di lottizzazione abusiva, trova fondamento normativo nel disposto dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la cui applicazione non è preclusa dalla prescrizione del reato, nel caso in cui ne sia accertata la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato la più ampia partecipazione degli interessati e che abbia verificato l'esistenza di profili quantomeno di colpa dei soggetti nei confronti dei quali la misura è destinata a incidere. (In motivazione, la Corte precisato che il disposto di all'art. 578-bis cod. proc. pen. ha efficacia esclusivamente processuale).
Cass. pen. n. 15868/2025
L'annullamento della sentenza di appello limitata al capo relativo alla confisca non consente di rilevare, in sede di legittimità, la prescrizione maturata dopo la pronuncia di secondo grado, nel caso in cui siano inammissibili i motivi di ricorso relativi ai capi afferenti ai singoli reati, ostandovi l'autonomia sussistente tra il rapporto processuale ad essi relativi e quello riguardante la confisca.
Cass. pen. n. 13518/2025
La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., riguardante la confisca per equivalente e altre forme con componente sanzionatoria, non può essere applicata ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore. Nel caso specifico, la confisca per equivalente disposta per reati tributari commessi nel 2012 non è legittima.
Cass. pen. n. 43360/2024
In base all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e successivamente modificato, il giudice di appello o la Corte di cassazione possono confermare la confisca ordinata anche quando il reato sia dichiarato estinto per prescrizione, purché sia accertata la responsabilità dell'imputato. Tale norma ha natura processuale e sostanziale, ma per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore non è applicabile. Nondimeno, una diversa interpretazione giurisprudenziale successiva alla formazione del giudicato non invalida le statuizioni di confisca già confermate.
Cass. pen. n. 1729/2024
La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha previsto la possibilità di disporre la confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. con sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, può essere applicata retroattivamente a tale confisca, che, avendo natura di misura di sicurezza atipica, è sottratta all'operatività del divieto di retroattività delle norme di sfavore.
Cass. pen. n. 36475/2024
La disposizione di cui all'art. 578-bis c.p.p., introdotta dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 21/2018, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore, ossia il 6 aprile 2018.
Cass. pen. n. 20772/2024
Secondo l'art. 578-bis cod. proc. pen., quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. Tale norma prevede la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, ed è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e impone espressamente il previo accertamento della responsabilità dell'imputato.
Cass. pen. n. 9456/2024
In tema di lottizzazione abusiva, il giudice di appello, adito a seguito di decisione emessa in primo grado dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione e contestualmente dispositiva della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere su di essi realizzate, è tenuto ad accertare, con pieno apprezzamento del merito della regiudicanda, la sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato e i presupposti di proporzionalità richiesti per imporre l'indicata misura ablatoria, imponendolo il disposto di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., applicabile alla confisca prevista dall'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e privandosi, altrimenti, il destinatario del provvedimento ablativo di qualsiasi rimedio impugnativo, a fronte di una decisione fortemente incidente sul suo diritto di proprietà.
Cass. pen. n. 50455/2023
La disposizione di cui all'art. 578-bis c.p.p., introdotta dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 6, comma 4, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. (Nel caso di specie, nota la S.C., i fatti-reato di corruzione per i quali era intervenuta condanna, poi oggetto di declaratoria di estinzione per prescrizione, sono di gran lunga anteriori all'introduzione della disposizione richiamata, sicchè il primo titolo - la confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p. - deve ritenersi caducato).
Cass. pen. n. 51262/2023
In tema di confisca "per equivalente", trova applicazione, per la natura di diritto sostanziale dell'istituto, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al reo, sicchè risulta preclusa l'applicabilità della previsione dell'art. 578-bis c.p.p., relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione.
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La disposizione di cui all'art. 578-bis c.p.p., introdotta dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 6, comma 4, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.
Cass. pen. n. 47331/2023
La disposizione di cui all'art. 578-bis c.p.p., introdotta dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 6, comma 4, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.
Cass. pen. n. 30758/2023
Va escluso che la previsione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., nella parte in cui essa riguardi la confisca per equivalente, possa avere, a differenza di quanto invece deve ritenersi per la confisca in via diretta, valenza retroattiva, nel senso cioè della sua applicabilità ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, attesa la natura sanzionatoria di detta confisca. Osta a ciò, infatti, l'espresso divieto sancito dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., sostanzialmente ribadito dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione repubblicana.
Cass. pen. n. 39115/2023
Il richiamo contenuto nell'art. 578-bis cod. proc. pen. alla confisca "prevista da altre disposizioni di legge", siccome formulato senza ulteriori specificazioni, ha una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale. La norma è dunque applicabile anche alla confisca di cui all'art. 12-bis, D.Lgs. n. 74 del 2000, ma, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, non per i fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.
Cass. pen. n. 17354/2023
In tema di confisca "per equivalente", trova applicazione, per la natura di diritto sostanziale dell'istituto, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al reo, sicché risulta preclusa l'applicabilità della previsione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione.
Cass. pen. n. 16353/2023
L'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione. L'anteriorità dei reati rispetto all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. pen., impone la revoca della confisca per equivalente disposta dal giudice.
Cass. pen. n. 3238/2022
La materia della confisca disposta a reato prescritto è regolata dall'art. 578-bis c.p.p., sulla cui portata è statuito che trattasi di disposizione di natura anche sostanziale, soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 Cost. Essa, dunque, non è applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente - trattandosi di confisca avente carattere afflittivo e, dunque, sostanzialmente sanzionatorio - ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter c.p., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lettera t), della L. 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis, le parole "o la confisca prevista dall'art. 322-ter c.p.".
Cass. pen. n. 4145/2022
La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.
Cass. pen. n. 20793/2021
La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo.
Cass. pen. n. 13539/2020
In caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per intervenuta prescrizione, il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. (In motivazione la Corte, confermando la confisca disposta nel giudizio di merito, ha precisato che deve riconoscersi al richiamo contenuto nella norma citata alla confisca "prevista da altre disposizioni di legge", formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale).
Cass. pen. n. 31617/2015
Il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito. (Rigetta, App. Roma, 22/03/2013).
Cass. pen. n. 38834/2008
L'estinzione del reato preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, prevista come obbligatoria dall'art. 240, comma secondo, n. 1, c.p. (Fattispecie relativa a dissequestro, disposto in sede esecutiva, in favore di imputato di corruzione commessa prima dell'entrata in vigore della L. 29 settembre 2000 n. 300 e dichiarata prescritta).