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Articolo 578 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione

Dispositivo dell'art. 578 bis Codice di procedura penale

1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato(1).

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 6 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
Tale disposizione è stata successivamente modificata dall'art. 1 comma 4 lett. f) della L.9 gennaio 2019 n. 3.

Spiegazione dell'art. 578 bis Codice di procedura penale

La confisca, misura di sicurezza patrimoniale, consiste nell'espropriazione delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero che ne rappresentano il prodotto, il profitto o il prezzo. L'articolo 240 bis e l'articolo 322 ter c.p. prevedono dei casi particolari di confisca obbligatoria e di confisca c.d. per equivalente, in cui l'imputato non può giustificare altrimenti la provenienza del denaro o dei beni.

Fatte le dovute premesse, la norma in commento stabilisce che il giudice, nel momento è tenuto a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o amnistia (v. articolo 578), decide sull'impugnazione ai soli effetti civili.

La disposizione trova chiaramente applicazione solo quando l'imputato, dopo essersi visto confiscare i beni, impugni la sentenza solo per ottenere vantaggi in tal senso, dato che il reato è appunto estinto.

In ossequio agli ormai pacifici orientamenti della Corte europea del diritti dell'Uomo in tema di natura penalistica della confisca (con conseguente necessario accertamento della responsabilità dell'imputato anche in caso di confisca), la norma prevede che il giudice accerti comunque la commissione del reato da parte dell'imputato.

Massime relative all'art. 578 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 40793/2025

In tema di confisca ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il mantenimento del provvedimento ablatorio disposto, nella forma diretta, con la sentenza di primo grado, in caso di estinzione del reato per prescrizione nel giudizio di appello, postula, ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., la cui previsione risulta applicabile anche alla confisca tributaria, l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato prescritto, non essendo sufficiente, a tal fine, la carenza di elementi indicativi della sussistenza di cause di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 25200/2025

Il mutamento giurisprudenziale intervenuto in ordine alla natura della confisca per equivalente, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, dep. 2025, Massini, secondo cui la stessa, ove non ecceda il valore del vantaggio economico che l'autore ha ritratto dal reato, ha natura ripristinatoria, non legittima l'applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reati commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto l'interpretazione di quest'ultima disposizione in senso conforme all'art. 7 CEDU e all'art. 1 Prot. 1 CEDU impone di escludere l'efficacia retroattiva "in malam partem" del nuovo indirizzo ermeneutico, siccome ragionevolmente imprevedibile rispetto al pregresso quadro interpretativo consolidato in ordine alla funzione sanzionatoria dell'istituto.

Cass. pen. n. 33526/2025

La confisca urbanistica dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere ivi realizzate, da disporsi con la sentenza che accerta la sussistenza della contravvenzione di lottizzazione abusiva, trova fondamento normativo nel disposto dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la cui applicazione non è preclusa dalla prescrizione del reato, nel caso in cui ne sia accertata la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato la più ampia partecipazione degli interessati e che abbia verificato l'esistenza di profili quantomeno di colpa dei soggetti nei confronti dei quali la misura è destinata a incidere. (In motivazione, la Corte precisato che il disposto di all'art. 578-bis cod. proc. pen. ha efficacia esclusivamente processuale).

Cass. pen. n. 15868/2025

L'annullamento della sentenza di appello limitata al capo relativo alla confisca non consente di rilevare, in sede di legittimità, la prescrizione maturata dopo la pronuncia di secondo grado, nel caso in cui siano inammissibili i motivi di ricorso relativi ai capi afferenti ai singoli reati, ostandovi l'autonomia sussistente tra il rapporto processuale ad essi relativi e quello riguardante la confisca.

Cass. pen. n. 13518/2025

La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., riguardante la confisca per equivalente e altre forme con componente sanzionatoria, non può essere applicata ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore. Nel caso specifico, la confisca per equivalente disposta per reati tributari commessi nel 2012 non è legittima.

Cass. pen. n. 43360/2024

In base all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e successivamente modificato, il giudice di appello o la Corte di cassazione possono confermare la confisca ordinata anche quando il reato sia dichiarato estinto per prescrizione, purché sia accertata la responsabilità dell'imputato. Tale norma ha natura processuale e sostanziale, ma per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore non è applicabile. Nondimeno, una diversa interpretazione giurisprudenziale successiva alla formazione del giudicato non invalida le statuizioni di confisca già confermate.

Cass. pen. n. 1729/2024

La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha previsto la possibilità di disporre la confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. con sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, può essere applicata retroattivamente a tale confisca, che, avendo natura di misura di sicurezza atipica, è sottratta all'operatività del divieto di retroattività delle norme di sfavore.

Cass. pen. n. 36475/2024

La disposizione di cui all'art. 578-bis c.p.p., introdotta dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 21/2018, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore, ossia il 6 aprile 2018.

Cass. pen. n. 20772/2024

Secondo l'art. 578-bis cod. proc. pen., quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. Tale norma prevede la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, ed è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e impone espressamente il previo accertamento della responsabilità dell'imputato. 

Cass. pen. n. 9456/2024

In tema di lottizzazione abusiva, il giudice di appello, adito a seguito di decisione emessa in primo grado dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione e contestualmente dispositiva della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere su di essi realizzate, è tenuto ad accertare, con pieno apprezzamento del merito della regiudicanda, la sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato e i presupposti di proporzionalità richiesti per imporre l'indicata misura ablatoria, imponendolo il disposto di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., applicabile alla confisca prevista dall'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e privandosi, altrimenti, il destinatario del provvedimento ablativo di qualsiasi rimedio impugnativo, a fronte di una decisione fortemente incidente sul suo diritto di proprietà.

Cass. pen. n. 50455/2023

La disposizione di cui all'art. 578-bis c.p.p., introdotta dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 6, comma 4, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. (Nel caso di specie, nota la S.C., i fatti-reato di corruzione per i quali era intervenuta condanna, poi oggetto di declaratoria di estinzione per prescrizione, sono di gran lunga anteriori all'introduzione della disposizione richiamata, sicchè il primo titolo - la confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p. - deve ritenersi caducato).

Cass. pen. n. 51262/2023

In tema di confisca "per equivalente", trova applicazione, per la natura di diritto sostanziale dell'istituto, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al reo, sicchè risulta preclusa l'applicabilità della previsione dell'art. 578-bis c.p.p., relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione.

La disposizione di cui all'art. 578-bis c.p.p., introdotta dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 6, comma 4, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.

Cass. pen. n. 47331/2023

La disposizione di cui all'art. 578-bis c.p.p., introdotta dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 6, comma 4, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.

Cass. pen. n. 30758/2023

Va escluso che la previsione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., nella parte in cui essa riguardi la confisca per equivalente, possa avere, a differenza di quanto invece deve ritenersi per la confisca in via diretta, valenza retroattiva, nel senso cioè della sua applicabilità ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, attesa la natura sanzionatoria di detta confisca. Osta a ciò, infatti, l'espresso divieto sancito dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., sostanzialmente ribadito dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione repubblicana.

Cass. pen. n. 39115/2023

 Il richiamo contenuto nell'art. 578-bis cod. proc. pen. alla confisca "prevista da altre disposizioni di legge", siccome formulato senza ulteriori specificazioni, ha una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale. La norma è dunque applicabile anche alla confisca di cui all'art. 12-bis, D.Lgs. n. 74 del 2000, ma, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, non per i fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. 

Cass. pen. n. 17354/2023

In tema di confisca "per equivalente", trova applicazione, per la natura di diritto sostanziale dell'istituto, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al reo, sicché risulta preclusa l'applicabilità della previsione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione.

Cass. pen. n. 16353/2023

L'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione. L'anteriorità dei reati rispetto all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. pen., impone la revoca della confisca per equivalente disposta dal giudice.

Cass. pen. n. 3238/2022

La materia della confisca disposta a reato prescritto è regolata dall'art. 578-bis c.p.p., sulla cui portata è statuito che trattasi di disposizione di natura anche sostanziale, soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 Cost. Essa, dunque, non è applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente - trattandosi di confisca avente carattere afflittivo e, dunque, sostanzialmente sanzionatorio - ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter c.p., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lettera t), della L. 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis, le parole "o la confisca prevista dall'art. 322-ter c.p.".

Cass. pen. n. 4145/2022

La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.

Cass. pen. n. 20793/2021

La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo.

Cass. pen. n. 13539/2020

In caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per intervenuta prescrizione, il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. (In motivazione la Corte, confermando la confisca disposta nel giudizio di merito, ha precisato che deve riconoscersi al richiamo contenuto nella norma citata alla confisca "prevista da altre disposizioni di legge", formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale).

Cass. pen. n. 31617/2015

Il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito. (Rigetta, App. Roma, 22/03/2013).

Cass. pen. n. 38834/2008

L'estinzione del reato preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, prevista come obbligatoria dall'art. 240, comma secondo, n. 1, c.p. (Fattispecie relativa a dissequestro, disposto in sede esecutiva, in favore di imputato di corruzione commessa prima dell'entrata in vigore della L. 29 settembre 2000 n. 300 e dichiarata prescritta).

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Anonimo chiede
mercoledì 18/01/2023 - Lazio
“Spett. le Brocardi.it
Sono a chiedere il seguente parere.

Il Giudice di primo grado condanna l’imputato ex art. 4 d.lgs. 74/2000 e alla confisca diretta e per equivalente ex art. 12 bis 74/2000, per un reato commesso nel 2014, quindi, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e, in precedenza, già prevista dall’art. 1, co. 143, della legge n. 244/2007.

Dunque, la condanna diviene definitiva prima della prescrizione del reato e l’imputato non aveva eccepito alcunché in ordine alla confisca per equivalente.

La domanda è: in sede di impugnazione della confisca difronte al Giudice dell’Esecuzione, può il condannato chiedere la revoca della confisca alla luce della recente sentenza Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 29 settembre 2022, informazione provvisoria n. 15/2022 con al seguente questione di diritto:
«Se la disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell’art. 322-ter cod. pen., anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell’art. 578-bis le parole “o la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen.”»..
All’udienza del 29 settembre 2022, le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: «negativa, trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 Cost.».

Cordialità.”
Consulenza legale i 24/01/2023
Rispondere al quesito non è semplice trattandosi di una questione estremamente particolare.

In primo luogo va sgomberato ogni dubbio sia sulla competenza del giudice dell’esecuzione sulla confisca (che è in effetti prevista dall’ art. 676 del c.p.p. ) sia sul fatto che, nel caso di specie, non si discute dell’applicazione retroattiva di una norma modificata in meius, né tantomeno dell’applicazione irretroattiva di una norma peggiorativa.

Si discute piuttosto della rilevanza che ha, nell’ambito del processo e dell’esecuzione penale, di un mutamento giurisprudenziale, peraltro di un certo rilievo, come quello del caso di specie.

Va detto che sul punto, nel tempo, si sono contrastate diverse tesi e la situazione del caso di specie è effettivamente peculiare, tale per cui è difficile dare una risposta univoca.

Vero è, infatti, che la Cassazione, in alcuni precedenti, ha affermato che “il mutamento di giurisprudenza determinato da una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione costituisce elemento nuovo di diritto” che può giustificare richieste funzionali, ad esempio, alla revoca della sospensione condizionale della pena (cfr Cass. Pen. 4679 del 2018), ma è anche vero che la medesima Cassazione e la Corte Costituzionale hanno, in passato, fatto affermazioni diametralmente opposte.

La Corte Costituzionale, in particolare, ha affermato che “non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 c.p.p. censurato nella parte in cui non include tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna anche il mutamento giurisprudenziale” (sentenza 230 del 2012); la Cassazione, dal canto suo, ha pure sostenuto che “in tema di esecuzione, la sentenza di condanna passata in giudicato non può essere revocata, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui, in assenza di innovazione legislativa ovvero di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta invariata, in quanto tale mutamento - anche se sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - non determina alcun effetto abrogativo della disposizione interpretata” (Cass. Pen. 11076 del 2017).

Il quadro giurisprudenziale, dunque, è estremamente frastagliato e non consente di rispondere in modo univoco al parere.

Tuttavia, in considerazione dell’estrema rilevanza della sentenza delle SSUU e della natura di “pena in senso sostanziale” più volte ritenuta in relazione alla confisca per equivalente, un tentativo potrebbe esser fatto facendo leva proprio su queste due circostanze.