Cass. civ. n. 26738/2019
L'art. 152 disp. att. c.p.c., che esenta la parte soccombente in possesso di determinati requisiti dal pagamento delle spese processuali nelle controversie relative a prestazioni previdenziali o assistenziali, trova applicazione anche in caso di gravame che concerna il solo capo delle spese di lite di una pronuncia resa nell'ambito di un giudizio volto al riconoscimento di tali prestazioni, poiché il regolamento di dette spese costituisce un aspetto consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del procedimento di accertamento della spettanza del beneficio richiesto.
Cass. civ. n. 19034/2019
L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417 bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l'INPS si avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalitą di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attivitą di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti.