Quando oggetto della controversia è il rapporto di lavoro di un dipendente pubblico,
per il solo giudizio di primo grado l’amministrazione può essere rappresentata direttamente da suoi dipendenti.
La
ratio di questa disposizione è stata individuata nella volontà di far risparmiare spese di difesa alle pubbliche amministrazioni, riservando all'
Avvocatura solo le questioni particolarmente rilevanti.
Infatti, viene anche precisato che, se trattasi di amministrazione statale o ad essa equiparata, l’avvocatura dello Stato, territorialmente competente, può decidere di assumere direttamente la causa qualora debbano essere affrontate questioni di massima o questioni di particolare rilievo economico.
A tale fine, la stessa avvocatura ne dovrà dare immediata comunicazione:
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agli uffici dell’amministrazione direttamente interessata;
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al dipartimento della funzione pubblica, il quale può impartire specifiche direttive agli uffici interessati per gestire il contenzioso.
Se, al contrario, l’avvocatura ritiene che non occorra assumere direttamente la causa, entro il termine di sette giorni da quando gli sono stati
notificati gli atti introduttivi, dovrà trasmetterli agli uffici dell’amministrazione interessata nella controversia, per consentire a questi ultimi di stare in giudizio con i propri dipendenti.
La disposizione in esame non fa venir meno la norma generale dell'
art. 25 del c.p.c., per il quale nelle controversie che investono la pubblica amministrazione è
competente per territorio il giudice del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato.
Come può notarsi, dunque, si distingue tra amministrazioni statali o ad esse equiparate e tutte le altre amministrazioni pubbliche, consentendo solo a queste ultime di stare in giudizio costituendosi direttamente attraverso i propri dipendenti, anche se questi non hanno qualifica di funzionari ed anche se non sono muniti di
mandato generale o speciale.
Nel caso in cui la contestazione abbia ad oggetto il rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale, è consentito a tale ente di avvalersi delle strutture dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno, a cui dovrà essere conferito il relativo mandato.
Si ritiene che la norma in esame sia applicabile non solo quando l'ente è
convenuto, ma anche se l'amministrazione pubblica è
parte attrice; in tal caso il
ricorso può essere redatto e sottoscritto da un dipendente e notificato su istanza dello stesso.
Se l'amministrazione dello stato si costituisce a mezzo dei propri dipendenti, la notificazione della
sentenza di primo grado, finalizzata alla decorrenza del termine breve per l'
impugnazione, deve essere effettuata all'amministrazione ed è irrilevante la notificazione effettuata all'Avvocatura dello Stato.