(massima n. 1)
L'art. 152 disp. att. c.p.c., che esenta la parte soccombente in possesso di determinati requisiti dal pagamento delle spese processuali nelle controversie relative a prestazioni previdenziali o assistenziali, trova applicazione anche in caso di gravame che concerna il solo capo delle spese di lite di una pronuncia resa nell'ambito di un giudizio volto al riconoscimento di tali prestazioni, poiché il regolamento di dette spese costituisce un aspetto consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del procedimento di accertamento della spettanza del beneficio richiesto.