Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309(1).
Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni [352].
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente(2).
Note
(1)
Tale illecito è stato depenalizzato ex art. 46, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(2)
Il presente articolo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Cost. con sent. 14 giugno 1956, n. 1, in riferimento al disposto dell'art. 113 del T.U.l.p.s (Testo unico di pubblica sicurezza), con eccezione del quinto comma dello stesso.