Cass. pen. n. 36753/2024
Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 c.p., in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, mentre il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della "res aliena", il cui aspetto originario è facilmente reintegrabile.
Cass. pen. n. 51260/2023
In tema di delitti contro il patrimonio culturale, vi è continuità normativa tra l'art. 639, comma secondo, secondo periodo, cod. pen. (abrogato dall'art. 5, comma 2, legge 9 marzo 2022, n. 22, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale") e l'art. 518-duodecies, comma secondo, cod. pen., in quanto quest'ultima norma continua a ricomprendere la condotta penalmente sanzionata dalla norma abrogata.
Cass. pen. n. 37482/2019
Le ipotesi di cui all'art. 639, comma secondo, cod. pen. costituiscono circostanze aggravanti del delitto di cui al comma primo del medesimo articolo, in quanto a quest'ultimo comma rinviano per la descrizione della condotta, limitandosi a integrarla e puntualizzarla attraverso la previsione di un oggetto materiale specifico (immobile, mezzi di trasporto pubblici o privati o bene di interesse storico o artistico) che nell'ipotesi base è, invece, un qualsiasi bene mobile caratterizzato dalla sola altruità.
Cass. pen. n. 29018/2018
Risponde del delitto di cui all'art. 639, comma secondo, cod. pen. chi, dopo aver rovistato tra i rifiuti per asportarne parte di suo interesse, abbia abbandonato il resto sulla pubblica via imbrattando conseguentemente il suolo pubblico.
Cass. pen. n. 5828/2013
Costituisce condotta di “imbrattamento”, penalmente sanzionabile ai sensi dell’art. 639 c.p., anche quella che sia consistita nello sputare ripetutamente sulla vetrina di un esercizio commerciale.
Cass. pen. n. 2026/2004
Il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639 c.p. ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto.
Cass. pen. n. 22370/2002
Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. si distingue, sotto il profilo del «deterioramento», da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 c.p. perché mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della res il cui aspetto originario, quindi, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse qualificabile come danneggiamento lo sfregio, mediante uso di una chiave, della carrozzeria di un'autovettura, siccome costituente non una semplice alterazione estetica, facilmente rimuovibile con una ripulitura, ma una lesione non temporanea o superficiale dell'integrità del veicolo, in quanto inidonea a diminuire immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione).
Cass. pen. n. 11756/2000
La condotta consistente nell'imbrattare o deturpare i muri di una abitazione con scritte a vernice è inquadrabile nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 639 c.p. e non in quella di cui all'art. 635 c.p. (Danneggiamento), mancando un'immanenza, almeno relativa, degli effetti dannosi sul bene deteriorato, sempre che possa comunque ripristinarsi, senza particolari difficoltà, l'aspetto e il valore originario del bene medesimo. (Nella fattispecie la Corte, pur riconoscendo che la ripulitura dei muri dalle scritte aveva richiesto una ritinteggiatura completa, ha ritenuto tuttavia l'alterazione del bene solo temporanea e superficiale, per quanto costoso sia risultato l'intervento di restauro).
Cass. pen. n. 10428/1989
Non è configurabile il delitto di danneggiamento di edificio militare né quello di distruzione o deterioramento di cose mobili militari ma il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.) nell'ipotesi in cui il bene sia stato insudiciato, sporcato o insozzato sotto l'aspetto dell'estetica o della nettezza, senza che lo stesso nulla abbia perduto della sua integrità o funzionalità, tanto che un semplice intervento superficiale sia idoneo a ripristinarlo nel suo aspetto e nel suo valore. (Nella specie scritte e disegni con vernice).
Cass. pen. n. 20/1972
L'ipotesi criminosa prevista dall'art. 639 codice penale, che costituisce una forma lievissima di quella prevista dall'art. 635 stesso codice, tende alla tutela della proprietà e più precisamente ad evitare una menomazione della situazione patrimoniale del soggetto passivo attraverso il deturpamento o l'imbrattamento di una cosa che gli appartiene; invece col disposto dell'art. 663 c.p. si è inteso punire la violazione di una specifica limitazione che il legislatore ha posto all'attività privata a tutela dell'attività di polizia della pubblica autorità. Pertanto, nel caso che sui muri esterni di un edificio siano vergate delle scritte con vernice, sussiste concorso formale dei due predetti reati.