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Articolo 639 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Dispositivo dell'art. 639 Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309(1)(2)(7).

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro(3)(4)(7)(9).

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma, primo e secondo periodo, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi di recidiva per l'ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro(5)(9).

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate(8).

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio(5).

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna(6).

Note

(1) La norma in esame condivide con il reato di danneggiamento ex art. 635 l'oggettività giuridica, nonché la medesima menomazione della sfera patrimoniale dell'offeso, sebbene in termini molto più lievi. Infatti il reato ivi perseguito risulta integrato solo qualora si verifichi un danno estetico facilmente e radicalmente eliminabile, non quindi permanente, diversamente si avrebbe il delitto di danneggiamento.
(2) La clausola di esclusione comporta che non possa dunque aversi concorso con tutte i casi in cui la condotta di deturpamento o imbrattamento è elemento costitutivo di altre fattispecie, mentre è possibile che la norma in esame concorra con la contravvenzione ex art. 663.
(3) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 5, comma 2, lettera a), della L. 9 marzo 2022, n. 22.
(4) L'art. 3, comma 3, lettera b), della l. 15 luglio 2009, n. 94 ha modificato il comma in esame, che in precedenza prevedeva: "Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 e si procede d'ufficio."
(5) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 3, lettera c) della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(6) Comma aggiunto dall'art. 16, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 18 aprile 2017, n. 48.
(7) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b) della L. 22 gennaio 2024, n. 6.
(8) Comma introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera c) della L. 22 gennaio 2024, n. 6.
(9) Il D.L. 11 aprile 2025, n. 48 ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 639, comma 2; (con l'art. 24, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 639, comma 3.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto garantire copertura penale alle ipotesi in cui risulta leso il decoro del patrimonio sia mobiliare sia immobiliare.

Spiegazione dell'art. 639 Codice Penale

La norma in commento punisce il deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Quanto al bene giuridico tutelato, esso consiste nella tutela dell’interesse pubblico all’inviolabilità dei beni, che comprende anche il loro valore estetico poiché suscettibile di incidere anche sul piano patrimoniale.

Si tratta di un reato comune poiché può essere realizzato da chiunque.

In primo luogo, la norma espressamente stabilisce “fuori dei casi previsti dall’art. 635 del c.p.”. Dunque, la figura di reato in esame si pone in rapporto di sussidiarietà con il delitto di danneggiamento di cui all’art. 635 del c.p.: ossia, l’art. 639 c.p. troverà applicazione quando il fatto non presenta le caratteristiche del reato di danneggiamento.

La differenza fondamentale risiede nella reversibilità della condotta. Per la Cassazione, il reato in commento si configura in presenza di una condotta che ha effetti removibili (ad esempio, nel caso di imbrattamento, se le scritte su un muro sono facilmente rimovibili) e che non influisce sulla funzionalità della cosa. In altre parole, non si deve trattare di un’alterazione che incida sull’essenza della cosa e che, per questo, risulti ineliminabile. In caso contrario, trova applicazione l’art. 635 del c.p..

Quanto alla condotta penalmente rilevante, il comma 1 punisce il deturpamento e l’imbrattamento di cose mobili altrui.
In particolare, il “deturpamento” consiste nell’imbruttire o deformare la cosa, peggiorando la sua estetica. Invece, con “imbrattamento” ci si riferisce allo sporcare o insudiciare la cosa.
L’oggetto materiale del reato è rappresentato dalla cosa mobile altrui: cioè, la cosa deve essere legata ad un soggetto, diverso dall’agente, da un vincolo di interesse.

Quanto all’elemento soggettivo, occorre il dolo generico: cioè, la coscienza e volontà di realizzare il deturpamento e l’imbrattamento di cose altrui.

La fattispecie di cui al comma 1 è procedibile a querela della persona offesa ed è punita con la multa fino a 309 euro.

Il reato si consuma con il prodursi dell’effetto di imbrattamento o di deturpamento.

Però, il comma 2 (come modificato, da ultimo, dal d.l. n. 48 del 2025, conv. in L. n. 80 del 2025) prevede ipotesi aggravate nei seguenti casi:
  • si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro se il fatto è realizzato su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati oppure su teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di ogni altro ente e istituto pubblico;
  • si applica la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro, qualora il fatto sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, con il fine di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione cui il bene appartiene.
Ai sensi del comma 5, nelle ipotesi aggravate appena analizzate, si procede d’ufficio.

Peraltro, in relazione alle fattispecie aggravate di cui al comma 2, il successivo comma 3 (anch’esso modificato nel 2025) precisa quanto segue:
  • nei casi di recidiva per le ipotesi del fatto su beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati o su strutture allestite all’esposizione e conservazione di beni culturali esposti in musei o altri luoghi espositivi dello Stato o altro ente e istituto pubblico, si applica la reclusione da tre mesi a due anni e la multa fino a 10.000 euro;
  • nei casi di recidiva per i casi del fatto su beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione cui il bene appartiene, si applica la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro.
Ancora, il comma 4 (introdotto dalla L n. 6 del 2024) stabilisce che, fuori dei casi preveduti dall’art. 635 del c.p., il fatto è punito con le pene previste dai commi precedenti, raddoppiate, nel caso di deturpamento o imbrattamento di cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.

A norma del comma 6, ai fini di cui al comma 1 dell’art. 165 del c.p. (per il quale il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’adempimento, da parte del condannato, di determinati obblighi), con la condanna per le fattispecie di reato di cui ai commi 2 e 3, il giudice può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi o, se non possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute o, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

Massime relative all'art. 639 Codice Penale

Cass. pen. n. 36753/2024

Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 c.p., in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, mentre il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della "res aliena", il cui aspetto originario è facilmente reintegrabile.

Cass. pen. n. 51260/2023

In tema di delitti contro il patrimonio culturale, vi è continuità normativa tra l'art. 639, comma secondo, secondo periodo, cod. pen. (abrogato dall'art. 5, comma 2, legge 9 marzo 2022, n. 22, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale") e l'art. 518-duodecies, comma secondo, cod. pen., in quanto quest'ultima norma continua a ricomprendere la condotta penalmente sanzionata dalla norma abrogata.

Cass. pen. n. 37482/2019

Le ipotesi di cui all'art. 639, comma secondo, cod. pen. costituiscono circostanze aggravanti del delitto di cui al comma primo del medesimo articolo, in quanto a quest'ultimo comma rinviano per la descrizione della condotta, limitandosi a integrarla e puntualizzarla attraverso la previsione di un oggetto materiale specifico (immobile, mezzi di trasporto pubblici o privati o bene di interesse storico o artistico) che nell'ipotesi base è, invece, un qualsiasi bene mobile caratterizzato dalla sola altruità.

Cass. pen. n. 29018/2018

Risponde del delitto di cui all'art. 639, comma secondo, cod. pen. chi, dopo aver rovistato tra i rifiuti per asportarne parte di suo interesse, abbia abbandonato il resto sulla pubblica via imbrattando conseguentemente il suolo pubblico.

Cass. pen. n. 5828/2013

Costituisce condotta di “imbrattamento”, penalmente sanzionabile ai sensi dell’art. 639 c.p., anche quella che sia consistita nello sputare ripetutamente sulla vetrina di un esercizio commerciale.

Cass. pen. n. 2026/2004

Il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639 c.p. ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto.

Cass. pen. n. 22370/2002

Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. si distingue, sotto il profilo del «deterioramento», da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 c.p. perché mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della res il cui aspetto originario, quindi, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse qualificabile come danneggiamento lo sfregio, mediante uso di una chiave, della carrozzeria di un'autovettura, siccome costituente non una semplice alterazione estetica, facilmente rimuovibile con una ripulitura, ma una lesione non temporanea o superficiale dell'integrità del veicolo, in quanto inidonea a diminuire immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione).

Cass. pen. n. 11756/2000

La condotta consistente nell'imbrattare o deturpare i muri di una abitazione con scritte a vernice è inquadrabile nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 639 c.p. e non in quella di cui all'art. 635 c.p. (Danneggiamento), mancando un'immanenza, almeno relativa, degli effetti dannosi sul bene deteriorato, sempre che possa comunque ripristinarsi, senza particolari difficoltà, l'aspetto e il valore originario del bene medesimo. (Nella fattispecie la Corte, pur riconoscendo che la ripulitura dei muri dalle scritte aveva richiesto una ritinteggiatura completa, ha ritenuto tuttavia l'alterazione del bene solo temporanea e superficiale, per quanto costoso sia risultato l'intervento di restauro).

Cass. pen. n. 10428/1989

Non è configurabile il delitto di danneggiamento di edificio militare né quello di distruzione o deterioramento di cose mobili militari ma il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.) nell'ipotesi in cui il bene sia stato insudiciato, sporcato o insozzato sotto l'aspetto dell'estetica o della nettezza, senza che lo stesso nulla abbia perduto della sua integrità o funzionalità, tanto che un semplice intervento superficiale sia idoneo a ripristinarlo nel suo aspetto e nel suo valore. (Nella specie scritte e disegni con vernice).

Cass. pen. n. 20/1972

L'ipotesi criminosa prevista dall'art. 639 codice penale, che costituisce una forma lievissima di quella prevista dall'art. 635 stesso codice, tende alla tutela della proprietà e più precisamente ad evitare una menomazione della situazione patrimoniale del soggetto passivo attraverso il deturpamento o l'imbrattamento di una cosa che gli appartiene; invece col disposto dell'art. 663 c.p. si è inteso punire la violazione di una specifica limitazione che il legislatore ha posto all'attività privata a tutela dell'attività di polizia della pubblica autorità. Pertanto, nel caso che sui muri esterni di un edificio siano vergate delle scritte con vernice, sussiste concorso formale dei due predetti reati.

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