(massima n. 1)
Non č configurabile il reato contravvenzionale di cui all'art. 663, comma secondo, cod. pen. nel caso di affissione di manifesti in spazi non consentiti, atteso che l'art. 113 del T.U.L.P.S., che prevedeva l'obbligo della preventiva licenza dell'autoritā di P.S. per l'affissione di scritti e disegni in luoghi pubblici, č stato dichiarato incostituzionale (fatta eccezione per il comma quinto), con sentenza della Corte costituzionale 14 giugno 1956 n. 1, e d'altra parte, nessuna autorizzazione equiparabile alla licenza dell'autoritā cui fa riferimento il citato art 663, comma secondo cod. pen., puō configurarsi sulla base dell'art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639 in materia di diritti sulle pubbliche affissioni.