Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619(1).
Note
(1)
Il d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 all'art. 40 ne ha previsto la depenalizzazione.