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Articolo 639 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 30/09/2026]

Circostanze attenuanti

Dispositivo dell'art. 639 ter Codice Penale

(1)Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635 ter, 635 quater 1 e 635 quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera s) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

Spiegazione dell'art. 639 ter Codice Penale

La norma in commento (introdotta con la L. n. 90 del 2024) prevede una serie di circostanze attenuanti applicabili ai c.d. reati informatici (ossia, quei reati compiuti per mezzo o nei confronti di un sistema informatico o telematico).

Nello specifico, la norma richiama i delitti di estorsione tramite reato informatico (comma 3 dell’art. 639 del c.p.), di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter del c.p.), di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater 1 del c.p.) e di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies del c.p.).

Il comma 1 della disposizione in esame prevede una diminuzione fino ad un terzo delle pene comminate per i suddetti reati nel caso di lieve entità del fatto (considerato la natura, la specie, i mezzi, le modalità, le circostanze della condotta o la particolare tenuità del danno o del pericolo).

Inoltre, ai sensi del comma 2, di applica una diminuzione della pena dalla metà a due terzi all’autore del fatto quando egli si sia adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando in concreto le autorità nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la loro realizzazione.

Infine, nel caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti, il comma 3 esclude l’applicazione del divieto previsto dal comma 4 dell’art. 69 del c.p. alle attenuanti previste dalla norma in commento. A tal riguardo, si precisa che il comma 4 dell’art. 69 del c.p. stabilisce il divieto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti di cui all’art. 99 del c.p. (recidiva), all’art. 111 del c.p. (determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile) e di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 112 del c.p. (aggravanti previste in caso di concorso di persone nel reato). Pertanto, escluso il divieto di cui all’art. 69 del c.p., il legislatore ha ammesso il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 639-ter c.p. su qualsiasi altra circostanza aggravante.

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