La norma in commento (introdotta con la L. n. 90 del 2024) prevede una serie di
circostanze attenuanti applicabili ai c.d. reati informatici (ossia, quei reati compiuti per mezzo o nei confronti di un
sistema informatico o telematico).
Nello specifico, la norma richiama i delitti di estorsione tramite
reato informatico (comma 3 dell’
art. 639 del c.p.), di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (
art. 635 ter del c.p.), di
detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (
art. 635 quater 1 del c.p.) e di
danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (
art. 635 quinquies del c.p.).
Il comma 1 della disposizione in esame prevede una
diminuzione fino ad un terzo delle pene comminate per i suddetti reati nel caso di
lieve entità del fatto (considerato la natura, la specie, i mezzi, le modalità, le circostanze della condotta o la particolare tenuità del danno o del pericolo).
Inoltre, ai sensi del comma 2, di applica una diminuzione della pena dalla metà a due terzi all’autore del fatto quando egli si sia
adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche
aiutando in concreto le autorità nella
raccolta di elementi di prova o nel
recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la loro realizzazione.
Infine, nel caso di
concorso di circostanze aggravanti e attenuanti, il comma 3
esclude l’applicazione del
divieto previsto dal comma 4 dell’art. 69 del c.p. alle attenuanti previste dalla norma in commento. A tal riguardo, si precisa che il comma 4 dell’
art. 69 del c.p. stabilisce il divieto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti di cui all’
art. 99 del c.p. (
recidiva), all’
art. 111 del c.p. (determinazione al reato di persona non imputabile o
non punibile) e di cui al n. 4 del comma 1 dell’
art. 112 del c.p. (aggravanti previste in caso di
concorso di persone nel reato). Pertanto, escluso il divieto di cui all’
art. 69 del c.p., il legislatore ha ammesso il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 639-ter c.p. su qualsiasi altra
circostanza aggravante.