Che cosa significa "Concorso di persone"?
Istituto disciplinato dall'art. 110 c.p.p. in base al quale rispondono a pari titolo tutti coloro che hanno apportato alla realizzazione del reato un contributo causalmente riconducibile al compimento dello stesso.
Strutturalmente il concorso è composto dai seguenti elementi:
a) pluralità di persone;
b) realizzazione della fattispecie criminosa;
c) contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato;
d) elemento soggettivo.
Circa il primo elemento, perché vi sia concorso è necessario vi siano almeno due persone anche se una di queste non è punibile; con riguardo alla realizzazione della fattispecie criminosa anche quella concorsuale - come tutte le altre - è composta dalla coesistenza dell'elemento oggettivo e da quello soggettivo. In relazione al contributo di ciascun concorrente questo può essere materiale (ove si distinguono le figure dell'autore e del complice) o morale (in cui si riconoscono quelle del determinatore - ovvero colui che fa sorgere in altri l'intento criminoso - e l'istigatore - che rafforza un proposito criminoso già esistente). Circa l'elemento soggettivo nel concorso di persone è necessario vi siano sia la coscienza e volontà del fatto criminoso, sia la volontà di concorrere alla realizzazione del fatto.
Secondo l'orientamento prevalente il concorso di persone è applicabile anche alle contravvenzioni.
Bisogna inoltre distinguere quello necessario da quello eventuale a seconda che il reato, per essere compiuto, sia obbligatoriamente realizzato da più persone (ad es. associazione per delinquere ex art. 416 del c.p.) o sia accidentalmente posto in essere da più soggetti, potendo lo stesso essere realizzato anche da una sola persona.
È altresì configurabile il concorso colposo nella cooperazione colposa nel reato colposo (ex art. 113 del c.p.).
Strutturalmente il concorso è composto dai seguenti elementi:
a) pluralità di persone;
b) realizzazione della fattispecie criminosa;
c) contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato;
d) elemento soggettivo.
Circa il primo elemento, perché vi sia concorso è necessario vi siano almeno due persone anche se una di queste non è punibile; con riguardo alla realizzazione della fattispecie criminosa anche quella concorsuale - come tutte le altre - è composta dalla coesistenza dell'elemento oggettivo e da quello soggettivo. In relazione al contributo di ciascun concorrente questo può essere materiale (ove si distinguono le figure dell'autore e del complice) o morale (in cui si riconoscono quelle del determinatore - ovvero colui che fa sorgere in altri l'intento criminoso - e l'istigatore - che rafforza un proposito criminoso già esistente). Circa l'elemento soggettivo nel concorso di persone è necessario vi siano sia la coscienza e volontà del fatto criminoso, sia la volontà di concorrere alla realizzazione del fatto.
Secondo l'orientamento prevalente il concorso di persone è applicabile anche alle contravvenzioni.
Bisogna inoltre distinguere quello necessario da quello eventuale a seconda che il reato, per essere compiuto, sia obbligatoriamente realizzato da più persone (ad es. associazione per delinquere ex art. 416 del c.p.) o sia accidentalmente posto in essere da più soggetti, potendo lo stesso essere realizzato anche da una sola persona.
È altresì configurabile il concorso colposo nella cooperazione colposa nel reato colposo (ex art. 113 del c.p.).