Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile [86, 88, 96, 97, 98], ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale [46, 48], risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà(1).
Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi(2).
Note
(1)
Si tratta di una specifica ipotesi di concorso, che comporta un aggravamento di pena per colui che determina a commettere un reato un soggetto non imputabile o non punibile. Proprio l'espressione "determina" sottolinea che siamo di fronte in ogni caso a un concorso di persone nel reato, in quanto lascia alla persona non imputabile o non punibile un certo, anche se limitato, potere di scelta degli obiettivi e delle modalità di esecuzione.
(2)
Tale comma ha subito delle variazioni, nell'ambito della riforma del diritto di famiglia, ad opera dell’art. 93, comma 1, lett. e) del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, il quale ha sostituito l'espressione "potestà" con "responsabilità genitoriale".
Ipotesi tradizionale è la determinazione dei figli, non imputabili, a commettere furti nelle abitazioni, lasciando loro la scelta su quando e come agire.
Ipotesi tradizionale è la determinazione dei figli, non imputabili, a commettere furti nelle abitazioni, lasciando loro la scelta su quando e come agire.