Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico cagiona l'ubriachezza altrui [689](1), somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 309(2).
Note
(1)
L'ubriachezza, che costituisce l'evento del reato, deve realizzarsi pubblicamente, ai fini dell'integrazione della norma in esame.
(2)
Si qualifica come fattispecie generica rispetto a quella speciale ex art. 689, di cui riprende la condotta delittuosa di somministrazione.