(massima n. 1)
Il reato di procurata incapacità mediante somministrazione di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 613 c.p., non può concorrere con la rapina aggravata ai sensi del n. 2, comma terzo dell'art. 628 c.p., che riguarda il caso in cui la violenza sia consistita nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire, in quanto quest'ultimo reato, così circostanziato, è costituito dalla fusione del reato di furto con quello di procurata incapacità, dando luogo ad un'unica fattispecie criminosa, secondo il principio di specialità che regola il concorso apparente di norme e che trova applicazione specifica nella configurazione del reato complesso.