Chiunque contraffà il sigillo dello Stato(1), destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso [110] nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 103 a euro 2.065(2).
Note
(1)
Per sigillo s'intende quello recante la dicitura "Repubblica italiana" e il relativo stemma, usato per la vidimazione di leggi e altri atti del Governo.
(2)
Non vi rientrano dunque le condotte di alterazione e soppressione, che invece, secondo una dottrina minoritaria, dovrebbero dirsi implicitamente integranti le condotte in esame, che quindi in tale prospettiva andrebbero considerate in senso ampio.