(massima n. 1)
In tema di contraffazione del sigillo dello Stato, per «atti del Governo», di cui all'art. 467 c.p., deve intendersi esclusivamente l'attivitą propria del Governo in senso stretto, quale organo posto al vertice del potere esecutivo, e non l'attivitą, in senso lato, di tutta la serie di amministrazioni che costituiscono l'organizzazione dello Stato e attraverso le quali viene esercitato il complesso delle funzioni pubbliche.