Cass. pen. n. 49072/2017
La ritrattazione compiuta nel processo penale esclude la punibilità di una falsa testimonianza resa in un processo civile solo se interviene prima che sulla domanda giudiziale proposta in sede civilistica sia pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile, tale dovendosi ritenere ogni pronuncia sul "petitum" introdotto dall'attore o dal ricorrente, compresa l'ordinanza emessa nel giudizio possessorio al termine della fase sommaria interdittale, con esclusione delle pronunce interlocutorie, incidentali o di carattere meramente processuale.
Cass. pen. n. 9955/2016
La ritrattazione, quale causa che elimina la punibilità del delitto di falsa testimonianza, deve consistere in una smentita non equivoca del fatto deposto e nella manifestazione del vero, non essendo sufficiente una dichiarazione che, pur volta a minimizzare le conseguenze processuali della testimonianza, sostanzialmente confermi il precedente racconto.
Cass. pen. n. 34002/2015
La causa sopravvenuta di esclusione della punibilità prevista dall'art. 376 cod. pen. in favore di chi, avendo reso falsa testimonianza, l'abbia ritrattata, ha natura soggettiva e, come tale, non opera nei confronti dell'istigatore, concorrente nel reato di cui all'art. 372 cod. pen., salvo che la ritrattazione sia il risultato del comportamento attivo dell'istigatore.
Cass. pen. n. 37016/2003
Nel delitto di autocalunnia la “ritrattazione” dell'incolpazione è idonea ad elidere l'offensività dell'azione solo se interviene senza soluzione di continuità con la presentazione della falsa denuncia e nel medesimo contesto, prima cioè che l'amministrazione della giustizia sia in qualche modo sviata od ostacolata; in tal caso, viene meno il carattere lesivo della stessa condotta autocalunniatrice per inidoneità dell'azione, ai sensi dell'art. 49 c.p.
Cass. pen. n. 33078/2003
La ritrattazione, quale causa che elimina la punibilità del delitto di falsa testimonianza, deve consistere in una smentita non equivoca del fatto deposto e nella manifestazione del vero, non essendo sufficiente la mera insinuazione del dubbio sulla veridicità della prima deposizione.
Cass. pen. n. 16244/2003
L'applicazione della causa di non punibilità della ritrattazione, in un procedimento per falsa testimonianza a carico di un avvocato, non impedisce al giudice di appello di comunicare al consiglio dell'ordine di appartenenza dell'imputato l'esito del processo, con la trasmissione della relativa sentenza, in quanto si tratta di un adempimento di natura procedurale, diretto ad investire il titolare dell'azione disciplinare delle valutazioni in ordine alla rilevanza disciplinare del fatto già oggetto del giudizio penale, dovendosi, pertanto, escludere che una tale comunicazione possa qualificarsi come pena accessoria, non essendo, peraltro, prevista da alcuna norma di legge (la Corte ha anche precisato che la natura non sanzionatoria della comunicazione e la sua funzione strumentale rispetto all'esercizio del potere disciplinare, concorrente con quello giurisdizionale, escludono che l'adempimento informativo possa incidere sul divieto di reformatio in pejus).
Cass. pen. n. 37503/2002
La causa sopravvenuta di esclusione della punibilità prevista dall'art. 376 c.p. in favore di chi, avendo reso falsa testimonianza, l'abbia ritrattata, ha natura soggettiva e, come tale, non opera nei confronti dell'istigatore, concorrente nel reato di cui all'art. 372 c.p., salvo che la ritrattazione sia il risultato del comportamento attivo dell'istigatore, diretto a sollecitarla per neutralizzare gli effetti del falso, lesivi dell'interesse alla realizzazione del giusto processo.
Cass. pen. n. 15345/1990
La ritrattazione opera come causa di non punibilità del reato di falsa testimonianza se si verificano due condizioni, non alternative, ma inscindibili, e cioè che la ritrattazione avvenga nello stesso processo penale in cui il teste ha prestato il suo ufficio (e non in separato autonomo processo per falsa testimonianza) e nei termini di cui all'art. 376 c.p. Ne consegue che la ritrattazione fatta nel processo di falsa testimonianza non è efficace per escludere la punibilità del reato, a nulla rilevando che essa sia venuta a conoscenza dell'autorità davanti alla quale è stata consumata la falsità e che essa l'abbia utilizzata insieme con altri elementi processuali.
Cass. pen. n. 10334/1988
La ritrattazione, quale causa di eliminazione della punibilità del delitto di falsa testimonianza, consiste in una smentita non equivoca del fatto deposto e nella manifestazione del vero. Pertanto, non è tale la dichiarazione, fatta da un teste, di aver potuto anche errare in una precedente deposizione, ponendo solo in dubbio, senza escluderla, una circostanza prima asserita con sicurezza, poiché, in tal caso, la smentita è equivoca e non manifesta il vero.
Cass. pen. n. 13029/1986
La ritrattazione della falsa testimonianza è una circostanza di esclusione della punibilità di carattere soggettivo perché concerne una situazione psicologica dell'agente, rivelandone il ravvedimento; con la conseguenza che i suoi effetti non si estendono al concorrente nel reato.
Cass. pen. n. 2816/1986
La ritrattazione del testimone falso o reticente che rende lo stesso non punibile ai sensi dell'art. 376 c.p. è causa di esclusione della pena di natura oggettiva e, ai sensi dell'art. 119 c.p., giova anche all'istigatore concorrente nel reato.
Cass. pen. n. 9522/1983
Se il teste contro cui sia stata pronunciata condanna per il reato di cui all'art. 372 c.p. ritratta il falso nell'ambito del procedimento principale, rimasto sospeso per dar corso al giudizio per la falsa testimonianza, l'efficacia di tale ritrattazione potrà essere riconosciuta nel giudizio di appello sulla falsa testimonianza, con la conseguente dichiarazione di non punibilità dell'imputato.
Cass. pen. n. 4933/1980
Allorché la falsa testimonianza sia avvenuta in una causa civile la ritrattazione effettuata nel processo penale esclude la punibilità solo quanto il colpevole manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva (art. 376, comma secondo c.p.). Con tale locuzione il legislatore ha inteso riferirsi al «provvedimento» definitivo quale è anche il provvedimento del giudice civile che dichiara estinto un processo.
Cass. pen. n. 403/1974
Qualora la falsa deposizione sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero, prima che sulla domanda giudiziale sia pronunziata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile. Per sentenza definitiva non irrevocabile, agli effetti di cui all'art. 376 c.p., deve intendersi la sentenza emessa in primo grado, in appello o in sede di rinvio, con cui viene deciso completamente il merito. Il delitto di cui all'art. 372 c.p., infatti, è diretto a tutelare il normale ed efficace funzionamento dell'attività giudiziaria, che non deve essere fuorviata o insidiata da falsità o reticenze da parte dei testimoni: pertanto il legislatore ha voluto, per la falsa testimonianza intervenuta in una causa civile, attribuire efficacia esimente esclusivamente alla ritrattazione effettuata prima che sul merito si pronunzi il giudice di primo grado, di appello o di rinvio avanti al quale è stato deposto il falso. Scopo della causa di non punibilità è quello di indurre il reo ad eliminare le conseguenze della sua condotta criminosa, onde la ritrattazione deve avvenire prima che la falsa testimonianza abbia potuto pregiudicare, con la pronunzia del giudice avanti al quale è stato deposto il falso, la decisione sulla domanda giudiziale, sia pure in modo non irrimediabile per la possibilità di impugnazioni.