(massima n. 1)
La ritrattazione opera come causa di non punibilitā del reato di falsa testimonianza se si verificano due condizioni, non alternative, ma inscindibili, e cioč che la ritrattazione avvenga nello stesso processo penale in cui il teste ha prestato il suo ufficio (e non in separato autonomo processo per falsa testimonianza) e nei termini di cui all'art. 376 c.p. Ne consegue che la ritrattazione fatta nel processo di falsa testimonianza non č efficace per escludere la punibilitā del reato, a nulla rilevando che essa sia venuta a conoscenza dell'autoritā davanti alla quale č stata consumata la falsitā e che essa l'abbia utilizzata insieme con altri elementi processuali.