Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato [46, 48, 88, 96, 97, 98, 649] hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono(1).
Le circostanze oggettive che escludono la pena [50-54] hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato(2).
Note
(1)
L'espressione "circostanze volontarie" h dato luogo ad ampia discussione. Alcuni autori ritengono che tali sarebbero tutte le cause di esclusione della colpevolezza, altri optano per farvi rientrare solo quelle che escludono la pena e non il reato. La dottrina prevalente invece ritiene che devono intendersi come soggettive tutte quelle cause di esclusione della rimproverabilità, ovvero la cause di non imputabilità, quelle che escludono la colpevolezza, e le altre scusanti tra cui rientra, ad esempio, la cosiddetta desistenza volontaria (art. 56).
(2)
Nel concetto, invece, di circostanze oggettive, rientrano le cause di esclusione dell'antigiuridicità, ovvero quelle di giustificazione, nonché ogni altra causa che oggettivamente esclude il reato.