Non è imputabile il sordomuto(1) che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere [222].
Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.
Note
(1)
Si ricordi che la legge 20 febbraio 2006, n. 95 (art.1), ha imposto in tutte le disposizioni legislative vigenti la sostituzione del termine “sordomuto” con l’espressione “sordo preverbale o sordo”, in quanto considerato improprio sia dal punto di vista medico-fisiologico sia da quello culturale dal momento che non esiste alcuna connessione fisico-patologica fra sordità e mutismo.
È esclusa, tuttavia, una presunzione di inimputabilità del soggetto sordo, la cui capacità deve formare oggetto di uno specifico accertamento giudiziale.
È esclusa, tuttavia, una presunzione di inimputabilità del soggetto sordo, la cui capacità deve formare oggetto di uno specifico accertamento giudiziale.