La sentenza di condanna all'ergastolo(1) è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.
La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni(2).
La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi [186, 347 3, 448, 475, 498 3, 518, 722] nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti [c.p.p. 536, 694](3)(4).
Note
(1)
Il testo originario del comma faceva riferimento anche alla "condanna alla pena di morte", questa è stata però soppressa, con conseguente assorbimento nell'ergastolo, dapprima per i delitti previsti dal codice penale ex art. 1 d.lgs-lt. 10 agosto 1944, n. 224 e poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1 d.lgs. 22 gennaio 1948, n.21). La Costituzione, attraverso l'art. 27, introducendo il cd principio di umanizzazione della pena,l'aveva abolita quasi totalmente, circoscrivendone l'applicazione solo ai casi previsti dalle leggi militari di guerra. Ma anche rispetto a tali ipotesi è stata abrogata con l'art. 1 l. 13 ottobre 1994, n. 589. Tale abrogazione venne però operata con legge ordinaria, mantenendo così la possibilità di reintrodurla nelle leggi militari di guerra, in caso di dichiarazione di guerra. Il riferimento alle leggi penali di guerra è stato eliminato definitivamente dal testo costituzionale quando l'Italia ha ratificato il protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, attraverso la l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1 ("Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte"), sancendo per via costituzionale la non applicabilità della stessa in ogni caso.
(2)
Vi sono altri casi, previsti
extra codicem, in cui è prevista la pubblicazione della sentenza. Ad esempio: per alimenti e bevande (Produzione e vendita con sostanze o additivi nocivi o non consentiti): art. 6, l. 30 aprile 1962, n. 283; in materia di assegno bancario (divieto di emissione): art. 7, l. 15 dicembre 1990, n. 386; riguardo alla contraffazione di opere d'arte: art. 127, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490; per i reati in materia di elezioni: art. 113, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; a riguardo delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto: art. 12, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; relativamente alla privacy informatica: art. 38, l. 31 dicembre 1996, n. 675; nello Statuto dei lavoratori: repressione condotta antisindacale e altre sanzioni penali: artt. 28 e 38, l. 20 maggio 1970, n. 300 ed infine per i reati a mezzo stampa: artt. 8 e 9, l. 8 febbraio 1948, n. 47.
(3)
Il comma secondo di tale articolo ha subito delle modifiche ad opera della legge dell'articolo 37, comma 18, lett. a), n. 1) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, in quanto ha abrogato le parole "per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice" e dall'articolo 67, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha aggiunto le parole “e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.”
(4)
Tale ultimo comma è stato modificato dall'articolo 2, comma 216, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha introdotto le parole “salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia.” Queste sono state poi successivamente abrogate dall'articolo 18, lett. a), n. 2) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.