La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza [36].
La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere [30] nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [32bis] per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale(1).
Note
(1)
Tale ultimo comma è stato aggiunto dall'art. 1, del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 poi convertito nella l. 7 agosto 1986, n. 462.