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Articolo 536 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

Dispositivo dell'art. 536 Codice di procedura penale

1. Nei casi previsti dall'articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita(1).

Note

(1) La legge stabilisce insieme all'ergastolo gli altri casi che soggiaciono a tale pena accessoria.

Ratio Legis

La pubblicazione della sentenza svolge la funzione di pena accessoria nei casi previsti dalla legge.

Spiegazione dell'art. 536 Codice di procedura penale

La pubblicazione della condanna, obbligatoriamente disposta dal codice penale e da numerose leggi speciali in relazione a determinati reati contraddistinti da comuni strutture di contraffazione, usurpazione, arrogazione e frode, risponde a razionali intendimenti quali la riparazione del danno non patrimoniale cagionato alla vittima, la salvaguardia di altre possibili vittime, la creazione nell'animo del soggetto condannato di motivi di pentimento e di emenda scaturenti dalla divulgazione del suo comportamento delittuoso.

La pubblicazione viene effettuata tramite affissione nel Comune in cui è stato commesso il delitto, dove è stata emessa la sentenza, dove risiedeva il condannato e tramite inserimento nel sito internet del Ministero della Giustizia.

Mentre la pubblicazione è obbligatoria nei casi previsti dal presente articolo, quali appunto l'ergastolo e le condanne per i reati elencati, le modalità della pubblicazione (ad es. per estratto o per intero ed i giornali in cui inserirla) sono rimesse al prudente apprezzamento del Giudice all'esito di un giudizio di bilanciamento dei vari interessi in gioco.

Egli decide inoltre la durata della pubblicazione, comunque per un minimo di quindici giorni ed un massimo di trenta.

Massime relative all'art. 536 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 49435/2003

In materia di pubblicazione di sentenze irrevocabili di condanna pronunciate contro il direttore del giornale o del periodico o contro altri, per articoli pubblicati nel giornale stesso, anche se la violazione delle regole del procedimento di cui all'art. 694 c.p.p. non č sanzionata da nullitą, quando l'autoritą giudiziaria competente per l'esecuzione non abbia intimato al direttore del giornale o periodico di provvedere, entro tre giorni dal ricevimento dell'ordine, alla pubblicazione a proprie spese della sentenza irrevocabile di condanna, ed invece abbia disposto la pubblicazione su altra testata giornalistica, l'avviso di pagamento delle spese di pubblicazione della sentenza, emesso nei confronti del direttore, deve essere revocato in sede di opposizione, laddove venga accertato che la violazione delle regole del procedimento abbia causato un danno al soggetto tenuto alla pubblicazione, il quale, a ragione della propria qualitą, avrebbe potuto sostenere costi inferiori, ottemperando all'ordine con la pubblicazione nel giornale da lui diretto, ovvero avrebbe goduto, per specifiche agevolazioni contrattuali, dell'esonero dal pagamento delle spese di pubblicazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa in sede di opposizione all'avviso di pagamento, in quanto il giudice di merito, preso atto della violazione delle regole della procedura, aveva omesso di disporre accertamenti al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per la revoca dell'avviso stesso).

Cass. pen. n. 10199/1997

La pubblicazione della sentenza, quando consegua di diritto alla condanna e non sia stata prevista dalla sentenza, deve essere richiesta dal P.M. al giudice dell'esecuzione e non formulata quale motivo di ricorso per cassazione. (La Corte ha affermato il principio di chi in massima, per ragioni di economia processuale e in applicazione dell'art. 183 att. c.p.p., in una ipotesi in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato e quello del P.M. vertente esclusivamente sul punto della omessa applicazione della pena accessoria).

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