(massima n. 1)
In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, le modifiche apportate all'art. 36 cod. pen. dall'art. 37, comma 18, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto della pena accessoria gią prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via "internet", che ha rafforzato il carattere afflittivo di detta pena, sicché non sussiste l'interesse del condannato a ricorrere per cassazione al fine di chiedere l'applicazione della nuova disciplina.