(massima n. 1)
Il condono previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865 č applicabile anche alla pena accessoria della pubblicazione della condanna, prevista dall'art. 36 c.p. Quando tuttavia il giudice abbia negato la concessione del beneficio ritenendo che la pubblicazione della sentenza non rientri tra le pene accessorie temporanee, facendo oggetto di specifica statuizione tale esclusione e contro tale decisione non sia stata proposta impugnazione non sarą pił possibile, per il principio dell'intangibilitą del giudicato, procedere in fase esecutiva all'applicazione del provvedimento di clemenza.