Cass. pen. n. 43797/2012
L'art. 222 c.p.p. vieta che sia attribuito l'incarico di perito a chi sia stato già nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in altro connesso, ma non che assuma la veste di perito chi, essendo già stato nominato tale nel medesimo procedimento, si veda nuovamente conferire l'incarico da parte di un giudice diverso. (Nella specie, a seguito di modifica nella composizione del collegio giudicante, e in omaggio al principio dell'immutabilità del giudice, si era reso necessario procedere al rinnovo della perizia già disposta ed espletata).
Cass. pen. n. 38413/2003
Non sussiste incompatibilità tra l'ufficio di perito, quando l'incarico abbia ad oggetto la trascrizione di conversazioni intercettate, e quello di interprete chiamato a tradurre le conversazioni svolte in una lingua diversa da quella italiana. (In motivazione la Corte ha osservato che la traduzione non è eseguita riguardo al testo trascritto, bensì con riferimento alla comunicazione registrata, e che sarebbe irrazionale la separazione di attività utilmente condotte in modo unitario e dalla stessa persona).
Cass. pen. n. 12165/2002
L'incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di perito prevista dall'art. 222, comma 1, lett. d), c.p.p. non opera con riguardo all'attività di trascrizione delle intercettazioni, disciplinata dall'art. 268, comma 7, c.p.p., atteso che il rinvio contenuto in tale disciplina alle forme, ai modi ed alle garanzie previste per l'espletamento delle perizie è da intendersi limitato alle norme concernenti le formalità di nomina, lo svolgimento delle operazioni e le relative comunicazioni, con esclusione invece, della equiparazione al perito della persona chiamata a eseguire le trascrizioni, dovendo questa - a differenza del perito, la cui funzione è quella di esprimere un «parere», ossia un «giudizio tecnico» - porre in essere soltanto una «operazione tecnica» connessa non ad un «giudizio» ma ad una finalità di tipo «ricognitivo».
Cass. pen. n. 8587/2001
L'assunzione dell'ufficio di perito da parte di chi abbia già svolto nell'ambito dello stesso procedimento compiti di interprete integra una nullità relativa che, come tale, è eccepibile, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'art. 182 c.p.p.
Cass. pen. n. 5886/1998
Nei confronti del consulente tecnico del P.M. nominato ex art. 233 c.p.p. fuori dei casi di perizia, non sussistono le cause di incompatibilità richiamate dal comma terzo dell'art. 225 c.p.p., previste, per evidenti ragioni di imparzialità richieste a tale ausiliario del giudice, esclusivamente per il perito di ufficio.
Cass. pen. n. 5386/1994
La nullità prevista dall'art. 222 c.p.p. ha carattere relativo e deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'art. 182 stesso codice.
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Non sussiste la preclusione di cui all'art. 222, lett. e), c.p.p., nei confronti di chi abbia svolto le funzioni di tecnico previste dall'art. 135, comma 2, c.p.p., cioè di assistente dell'ausiliario e non del giudice e venga successivamente incaricato di effettuare la trascrizione della registrazione.
Cass. pen. n. 5421/1992
La nullità prevista dall'art. 222 c.p.p. ha carattere relativo e va pertanto eccepita, a pena di decadenza, nei termini stabiliti nell'art. 182 stesso codice. (Nella specie la nullità derivante dal conferimento dell'incarico di perito a persona che già aveva espletato, nel corso delle indagini preliminari, l'incarico di consulente del P.M., era stata eccepita dalla parte presente con l'impugnazione della sentenza di primo grado, e quindi tardivamente).