(massima n. 1)
L'art. 222 c.p.p. vieta che sia attribuito l'incarico di perito a chi sia stato gią nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in altro connesso, ma non che assuma la veste di perito chi, essendo gią stato nominato tale nel medesimo procedimento, si veda nuovamente conferire l'incarico da parte di un giudice diverso. (Nella specie, a seguito di modifica nella composizione del collegio giudicante, e in omaggio al principio dell'immutabilitą del giudice, si era reso necessario procedere al rinnovo della perizia gią disposta ed espletata).