La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità(1).
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a tre mesi né superiore a tre anni [79, 139, 140].
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto(2)(3)(4).
Note
(1)
Tale pena accessoria consegue solo in caso di condanna per contravvenzione e si configura come incapacità temporanea all'esercizio dell'attività colpita dalla sanzione, dalla durata discrezionalmente prevista dal giudice.
(2)
Nella sostanza tale pena accessoria rimanda la corrispondente interdizione di cui all'art.
30, con la precisazione però che la sospensione potrà essere irrogata solo in caso di arresto non inferiore ad 1 anno. Non si applicherà nel caso di contravvenzione punita con l'ammenda.
(3)
Per alcune ipotesi di sospensione, si rimanda all'art. 59, r.d. 15 ottobre 1925, n. 2033, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, all'art. 70, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per i reati coinvolgenti stupefacenti.
(4)
Articolo da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69.